Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMADICHIARA ESTINTO

Sentenza n. 202301398/2023

Sicurezza Pubblica - Daspo

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 18/1/19, notificato il 21/1/2019, con il quale, ai sensi dell' art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, e dal D.lgs. 377/01, veniva vietato all'interessato l'accesso “a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli stati membri dell'Unione Europea in cui si disputino manifestazioni calcistiche, sia ufficiali che amichevoli se ampiamente pubblicizzate, dei campionati di serie A, B, C, LND, nonché tornei nazionali ed internazionali, Champions League, Coppa Intercontinentale, Coppa Italia, Supercoppa di Lega,  e quelli della nazionale italiana di calcio, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera, infine anche ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni da tre ore prima a tre ore dopo l'orario della gara” per un periodo di anni 5 , nonché di tutti gli atti presupposti e collegati.
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Emilio Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia 2;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che con atto depositato in vita della odierna udienza di trattazione il ricorrente ha rappresentato di “non avere più interesse alla decisione essendo il provvedimento inibitorio quinquennale stato revocato in autotutela dalla Questura di -OMISSIS- a fronte dell’archiviazione del procedimento penale presupposto”.
Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della pronunzia e delle peculiari connotazioni della controversia, siccome da ultimo evolutesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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