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Sentenza n. 202301398/2023

Sentenza n. 202301398/2023

SICUREZZA PUBBLICA - DASPO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301398/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda un provvedimento emanato dal Questore di una provincia lombarda il 18 gennaio 2019, notificato il 21 gennaio 2019, che imponeva a un cittadino il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli stati membri dell'Unione Europea in cui si disputino manifestazioni calcistiche di vario livello per un periodo di cinque anni. Il divieto si estendeva anche ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei partecipanti e degli spettatori, da tre ore prima a tre ore dopo l'orario della gara, includendo competizioni di serie A, B, C, LND, tornei nazionali e internazionali, Champions League, Coppa Italia e partite della nazionale italiana. Il provvedimento era stato emesso in base all'articolo 6 della legge 401/1989, norma che conferisce al Questore il potere di vietare l'accesso agli impianti sportivi a soggetti che costituiscono pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorrente aveva deciso di impugnare questo provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendone l'annullamento.

Il quadro normativo

Il provvedimento impugnato trovava fondamento nell'articolo 6 della legge 401 del 1989, che disciplina l'ordine e la sicurezza in occasione di manifestazioni calcistiche, successivamente modificato dal decreto legge 22 dicembre 1994 numero 717 convertito nella legge 24 febbraio 1995 numero 45 e dal decreto legislativo 377 del 2001. Questa norma attribuisce al Questore ampi poteri discrezionali nell'adottare provvedimenti restrittivi, incluso il divieto di accesso a impianti sportivi, quando sussistano motivi di ordine e sicurezza pubblica. Le modifiche normative succedutesi nel tempo hanno progressivamente rafforzato gli strumenti a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per prevenire comportamenti violenti e disordini in occasione di eventi sportivi, particolarmente nel settore calcistico, riconosciuto come ambito ad elevato rischio di tensioni e conflitti.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento vietatorio, potenzialmente concernente il bilanciamento tra l'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di ordine pubblico e la tutela dei diritti fondamentali del cittadino, in particolare la libertà di circolazione e di partecipazione agli eventi pubblici. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziale, la situazione fattuale è mutata sostanzialmente a causa della revoca in autotutela del provvedimento medesimo, intervenuta a seguito dell'archiviazione del procedimento penale presupposto che aveva originariamente giustificato l'adozione del divieto. La questione giuridica, pur contenendo potenzialmente profili di rilevanza costituzionale sul versante della proporzionalità e della legalità dell'azione amministrativa, ha perso di concretezza e di utilità decisoria una volta che il provvedimento originario è stato revocato dall'amministrazione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che, con la revoca in autotutela del provvedimento vietatorio effettuata dalla Questura in seguito all'archiviazione del procedimento penale, venisse a mancare la causa petendi del ricorso amministrativo stesso, poiché il ricorrente aveva dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione della controversia. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, quando una delle parti manifesta l'assenza di interesse alla decisione della causa e questa assenza è effettivamente constatabile nel fascicolo, il giudice amministrativo non può che pronunciarsi per l'improcedibilità del gravame. Il collegio ha ritenuto che la situazione rientrasse perfettamente nella fattispecie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, che disciplina l'improcedibilità quando il ricorrente non ha più interesse alla decisione. Inoltre, il giudice ha evidenziato come l'archiviazione del procedimento penale presupposto abbia fornito il presupposto di fatto per la revoca dell'atto amministrativo, consentendo una soluzione della controversia sul piano amministrativo senza necessità di una pronuncia giudiziale definitiva.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, compensando le spese di lite tra le parti in considerazione della natura della pronuncia e delle peculiari caratteristiche della controversia. Ha inoltre disposto che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa e ha ordinato alla segreteria del tribunale di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificarlo, al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata secondo la normativa sulla protezione dei dati personali. Il risultato pratico è che il provvedimento vietatorio è rimasto revocato e il ricorrente ha recuperato pienamente la propria libertà di accesso agli impianti sportivi.

Massima

Quando il provvedimento amministrativo impugnato è revocato d'ufficio dall'amministrazione prima della sentenza e il ricorrente espressamente dichiara di non avere più interesse alla decisione della controversia, il giudice amministrativo deve pronunciarsi per l'improcedibilità del gravame a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 18/1/19, notificato il 21/1/2019, con il quale, ai sensi dell' art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, e dal D.lgs. 377/01, veniva vietato all'interessato l'accesso “a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli stati membri dell'Unione Europea in cui si disputino manifestazioni calcistiche, sia ufficiali che amichevoli se ampiamente pubblicizzate, dei campionati di serie A, B, C, LND, nonché tornei nazionali ed internazionali, Champions League, Coppa Intercontinentale, Coppa Italia, Supercoppa di Lega,  e quelli della nazionale italiana di calcio, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera, infine anche ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni da tre ore prima a tre ore dopo l'orario della gara” per un periodo di anni 5 , nonché di tutti gli atti presupposti e collegati.
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Emilio Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia 2;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che con atto depositato in vita della odierna udienza di trattazione il ricorrente ha rappresentato di “non avere più interesse alla decisione essendo il provvedimento inibitorio quinquennale stato revocato in autotutela dalla Questura di -OMISSIS- a fronte dell’archiviazione del procedimento penale presupposto”.
Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della pronunzia e delle peculiari connotazioni della controversia, siccome da ultimo evolutesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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