Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202301068/2023

Sicurezza Pubblica - Esercizio Commerciale - Sospensione Della Licenza Ex Art. 100 T.u.l.p.s.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento
del Decreto del Questore di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 14/02/2019, notificato alla ricorrente in data 15/02/2019 (doc.1), con il quale è stata sospesa per “giorni 15 (quindici)” la licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di Monza, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
Definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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