SICUREZZA PUBBLICA - ESERCIZIO COMMERCIALE - SOSPENSIONE DELLA LICENZA EX ART. 100 T.U.L.P.S.
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301068/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente, titolare di un esercizio pubblico situato nel territorio comunale di Monza, ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il Decreto del Questore del 14 febbraio 2019 con il quale le è stata sospesa per quindici giorni la licenza di conduzione dell'esercizio. Il provvedimento era stato notificato il 15 febbraio 2019 e costituisce una misura di carattere cautelare e temporaneamente limitata, derivante dall'esercizio dei poteri di amministrazione della pubblica sicurezza attribuiti al Questore in materia di esercizi pubblici. Il ricorso è stato presentato presso il TAR con il numero di registro generale 382 del 2019 e si proponeva per l'annullamento del provvedimento sospensivo emanato dall'autorità di pubblica sicurezza. La controversia si inserisce nel complesso ambito della regolazione amministrativa degli esercizi pubblici e dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione in materia di ordine pubblico.
Il quadro normativo
Il Questore dispone di ampi poteri amministrativi in materia di ordine pubblico e di vigilanza sugli esercizi pubblici, poteri che traggono fondamento dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. La sospensione della licenza è uno strumento cautelare che l'amministrazione può utilizzare per fronteggiarepossibili esigenze di sicurezza o ordine pubblico connesse all'esercizio dell'attività commerciale. Il ricorso giurisdizionale avverso atti amministrativi è disciplinato dal codice del processo amministrativo, che prevede specifici termini procedurali e presupposti di ricevibilità. In particolare, è rilevante la circostanza che la misura sospensiva aveva carattere temporaneo, limitato ai quindici giorni dalla data di notificazione, caratteristica che incide sulla valutazione dell'interesse a ricorrere e sulla sopravvenienza della controversia.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità amministrativa del Decreto del Questore di sospensione della licenza, vale a dire se il provvedimento fosse stato emesso nel rispetto della legge e delle procedure previste. Tuttavia, il nodo processuale che emerge dalla brevità della sentenza è se al momento della decisione del ricorso persistesse ancora l'interesse concreto della ricorrente a ottenere l'annullamento, considerando la natura temporanea della sospensione. La questione giuridica si intreccia dunque con un profilo di ricevibilità del ricorso stesso, relativo cioè alla permanenza dei presupposti processuali necessari perché il giudice possa giungere a una pronuncia nel merito della controversia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'udienza smaltimento del 27 aprile 2023, ha valutato tutti gli atti della causa e la documentazione allegata al ricorso, ascoltando le argomentazioni dei difensori delle parti. Nel percorso decisionale, il collegio giudicante ha probabilmente considerato che la sospensione della licenza, essendo una misura temporanea limitata a quindici giorni, poteva aver completato i suoi effetti prima della pronuncia del giudice amministrativo, oppure che non sussistessero in concreto i presupposti per accedere al merito della causa. L'assenza di una motivazione estesa nella sentenza, frequente nelle pronunce di dichiarazione di improcedibilità, suggerisce che il Tribunale ha ritenuto insuperabili gli ostacoli procedurali di ricevibilità. Il ragionamento giuridico ha privilegiato quindi aspetti formali e processuali rispetto alla discussione nel merito della legittimità del Decreto del Questore.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, pronunciamento che equivale a dire che il ricorso non poteva essere deciso nel merito. Le spese sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese di lite senza che una sia condannata a pagare quelle dell'altra. Il giudice ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di qualsiasi dato idoneo a identificarla, conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali contenute nel Codice della Privacy e nel Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Il provvedimento del Questore non è stato dunque annullato, ma la causa è stata dichiarata inammissibile sul piano processuale.
Massima
La sospensione temporanea di una licenza amministrativa per un periodo determinato può determinare sopravvenienza della controversia e quindi improcedibilità del ricorso amministrativo quando gli effetti del provvedimento abbiano completato la loro durata prima della pronuncia del giudice.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento del Decreto del Questore di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 14/02/2019, notificato alla ricorrente in data 15/02/2019 (doc.1), con il quale è stata sospesa per “giorni 15 (quindici)” la licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 382 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Comune di Monza, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 aprile 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) Definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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