Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Inammissibile
Sentenza n. 202300672/2023
Servizio Sanitario - Remunerazione Prestazioni - Erogazione Acconti Anno 2018
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - del decreto, datato 11 giugno 2018, n. 198/DGi, del Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, avente a oggetto “Erogazione acconti anno 2018 per prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale, psichiatria, neuropsichiatria infantile, assistenza termale, funzioni non tariffate e maggiorazioni tariffarie rese da strutture sanitarie accreditate a contratto ubicate nella provincia di Pavia”; - nonché dei relativi atti preparatori, presupposti e conseguenti, assunti sia dall’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Pavia, sia dalla Regione Lombardia. sul ricorso numero di registro generale 2030 del 2018, proposto da - Istituti Clinici Scientifici Maugeri Società per azioni Benefit, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Travi ed Elena Travi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sabrina Gallonetto ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Casarini e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - Istituto Auxologico Italiano - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e dell’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia; Vista l’istanza presentata dal difensore della Regione Lombardia di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori della parte ricorrente e dell’A.T.S. di Pavia, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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