SERVIZIO SANITARIO - REMUNERAZIONE PRESTAZIONI - EROGAZIONE ACCONTI ANNO 2018
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300672/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda il decreto datato 11 giugno 2018, numero 198/DGi, emanato dal Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, relativo all'erogazione di acconti per l'anno 2018 destinati a strutture sanitarie accreditate a contratto operanti nella provincia di Pavia. La ricorrente, Istituti Clinici Scientifici Maugeri Società per azioni Benefit, ha impugnato tale decreto contestandone la legittimità nel procedimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. Le prestazioni oggetto degli acconti comprendevano ricoveri ordinari e day hospital, prestazioni specialistiche ambulatoriali, servizi di psichiatria e neuropsichiatria infantile, assistenza termale, funzioni non tariffate e maggiorazioni tariffarie dovute ai fornitori convenzionati. Anche l'Istituto Auxologico Italiano fu parte nella controversia, sebbene non abbia deciso di costituirsi in giudizio per difendere le proprie posizioni, mentre la Regione Lombardia e l'ATS di Pavia si sono regolarmente costituite in difesa dell'atto amministrativo impugnato.
Il quadro normativo
La materia della controversia si colloca nell'ambito del diritto amministrativo sanitario, disciplinato a livello regionale dalla legislazione della Lombardia e dai provvedimenti dei relativi enti di governo della sanità. L'ATS di Pavia esercita funzioni di direzione e programmazione dei servizi sanitari territoriali e gestisce i rapporti contrattuali con le strutture accreditate, definendo le modalità di finanziamento mediante acconti periodici in corso d'anno. Il sistema degli acconti risponde a una logica di anticipazione di cassa finalizzata a garantire la continuità di esercizio delle attività sanitarie lungo l'anno solare prima della rendicontazione consuntiva. Le fonti normative applicabili includono il codice del processo amministrativo, che disciplina i requisiti di ammissibilità del ricorso tra cui la sussistenza dell'interesse e della legittimazione ad agire, nonché la legislazione sanitaria regionale che attribuisce all'ATS i poteri di determinazione degli acconti.
La questione giuridica
Il ricorso promosso dalla Clinica Maugeri contestava la legittimità del provvedimento di erogazione degli acconti, probabilmente sollevando profili di illegittimità nel merito quanto ai criteri di quantificazione, alla conformità del decreto rispetto alla normativa finanziaria e contrattuale, ovvero alla correttezza del procedimento amministrativo seguito. Tuttavia, la controversia ha subito una significativa evoluzione processuale, giacché nel corso del giudizio il decreto impugnato è stato integralmente eseguito e gli acconti sono stati erogati alle strutture beneficiarie, determinando il venir meno della situazione di incertezza e di lesione che aveva originato il ricorso. Questo fenomeno è particolarmente frequente nel contenzioso sanitario, dove i termini brevi per il pagamento e l'urgenza dei flussi finanziari comportano spesso l'esecuzione dell'atto prima della conclusione del processo amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, valutato lo stato della causa, ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente. Quando un decreto di erogazione di acconti finanziari viene pienamente eseguito e gli importi sono stati versati alle strutture interessate, viene meno la ragione dello scrutinio giudiziario, poiché la ricorrente non ha più utilità pratica nel vincere il ricorso, essendo ormai eliminato il pregiudizio lamentato. La giurisprudenza amministrativa consolidata riconosce che la carenza di interesse sopravvenuta comporta l'estinzione del giudizio secondo il principio per cui la giustizia amministrativa mira a tutelare situazioni giuridiche soggettive ancora minacciate e non già consolidate in fatto. Il TAR ha dunque proceduto al rigetto della domanda proposta sulla base di questo difetto soggettivo di ammissibilità, senza necessità di addentrsi nell'analisi del merito dei vizi denunciati nel ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sua Sezione Quarta, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, decretando al contempo la compensazione delle spese di lite tra le parti. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 8 marzo 2023, a seguito dell'istanza presentata dalla difesa della Regione Lombardia di passaggio in decisione senza discussione orale. L'improcedibilità determina l'estinzione del procedimento senza pronuncia sul merito e pertanto il decreto del Direttore Generale dell'ATS rimane integralmente in vigore con tutti gli effetti derivati dalla sua esecuzione.
Massima
La carenza di interesse sopravvenuta a causa dell'integrale esecuzione del provvedimento impugnato determina l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del giudizio amministrativo, anche quando la questione di illegittimità non sia stata risolta nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - del decreto, datato 11 giugno 2018, n. 198/DGi, del Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, avente a oggetto “Erogazione acconti anno 2018 per prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale, psichiatria, neuropsichiatria infantile, assistenza termale, funzioni non tariffate e maggiorazioni tariffarie rese da strutture sanitarie accreditate a contratto ubicate nella provincia di Pavia”; - nonché dei relativi atti preparatori, presupposti e conseguenti, assunti sia dall’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Pavia, sia dalla Regione Lombardia. sul ricorso numero di registro generale 2030 del 2018, proposto da - Istituti Clinici Scientifici Maugeri Società per azioni Benefit, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Travi ed Elena Travi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Sabrina Gallonetto ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale; - l’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) di Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Casarini e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - Istituto Auxologico Italiano - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e dell’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia; Vista l’istanza presentata dal difensore della Regione Lombardia di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori della parte ricorrente e dell’A.T.S. di Pavia, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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