Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Inammissibile
Sentenza n. 202300613/2023
Servizio Sanitario - Remunerazione Di Funzioni Non Coperte Da Tariffe Predefinite - Esercizio 2017
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alessandro Cacciari, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento -della D.G.R. della Lombardia n. XI/127 in data 17 Maggio 2018 (pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 22 maggio 2018) recante “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti, pubblici e privati accreditati per l’anno 2017”, nonché della D.G.R. n. X/5954 2 in data 5 Dicembre 2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nelle parti in cui: a) dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate; b) fissa in € 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private. sul ricorso numero di registro generale 1998 dell’anno 2018 proposto dalla ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI CASA DI CURA PRIVATA S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli, Francesco Bellocchio e Alberto Cappellini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6; Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Pio Dario Vivone, Maria Emilia Moretti e Sabrina Gallonetto e con domicilio eletto presso gli Uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1; ATS INSUBRIA in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; ASST SETTE LAGHI in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione della Regione Lombardia; Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 1° febbraio 2023; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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