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Sentenza n. 202300613/2023

Sentenza n. 202300613/2023

SERVIZIO SANITARIO - REMUNERAZIONE DI FUNZIONI NON COPERTE DA TARIFFE PREDEFINITE - ESERCIZIO 2017

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300613/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il caso riguarda una struttura ospedaliera privata accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale della Lombardia, l'Istituto Clinico Mater Domini Casa di Cura Privata S.p.a., che ha impugnato due delibere della Giunta Regionale della Lombardia relative alla remunerazione di prestazioni sociosanitarie per l'anno 2017. La controversia nasce dalla determinazione effettuata dalla Regione Lombardia in ordine al finanziamento delle funzioni non coperte da tariffe predefinite, ossia dai cosiddetti servizi "non tariffati" erogati dalle strutture private accreditate presso il sistema sanitario regionale. In particolare, la Regione Lombardia aveva separato i fondi destinati alla remunerazione di tali funzioni e aveva fissato un importo complessivo di centotrentacinque milioni e mezzo di euro da distribuire tra le strutture private per la compensation di prestazioni non rientranti nelle tariffe ufficiali. La ricorrente contestava sia la modalità di separazione dei fondi che l'importo complessivo stanziato, ritenendo che tale finanziamento fosse inadeguato rispetto ai costi sostenuti per l'erogazione dei servizi.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalle norme statali e regionali in tema di organizzazione e finanziamento dei servizi sanitari e sociosanitari, nonché dalle disposizioni regionali che regolano l'accreditamento e la remunerazione delle strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Le delibere impugnate si inscrivono nel complesso sistema di programmazione sanitaria e di determinazione tariffaria che la Regione Lombardia esercita in base alle proprie competenze in materia sanitaria. La questione della remunerazione delle prestazioni non tariffate rappresenta un aspetto particolarmente delicato del rapporto tra strutture sanitarie private e amministrazione sanitaria regionale, poiché richiede il continuo bilanciamento tra l'esigenza di sostenibilità finanziaria del sistema e la necessità di garantire remuneri adeguati alle strutture erogatrici.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la legittimità delle decisioni amministrative adottate dalla Regione Lombardia in merito alla separazione dei fondi destinati alla remunerazione di funzioni non tariffate e al quantum economico assegnato alle strutture private. La ricorrente riteneva che tali determinazioni fossero viziate da profili di illegittimità in quanto non adeguatamente supportate da valutazioni idonee a giustificare la quantificazione dei fondi. Il giudizio amministrativo doveva verificare se sussistessero in capo alla Regione i presupposti di legittimità per tale scelta allocativa e se l'importo stanziato fosse proporzionato all'effettiva necessità di remunerare le funzioni non tariffate in modo equo e sostenibile.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nel corso del giudizio, ha rilevato che il ricorrente aveva depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse il primo febbraio duemilaventitre, vale a dire pochissimi giorni prima dell'udienza pubblica straordinaria fissata per l'otto marzo. Questa dichiarazione indica che la situazione di fatto e di diritto originariamente dedotta nel ricorso aveva subito una modifica sostanziale tale da far venir meno l'interesse concreto del ricorrente a proseguire il contenzioso. Probabilmente, le delibere regionali in questione erano state nel frattempo abrogate, sostituite o integrate da nuove determinazioni che avevano risolto la questione controversa sotto il profilo pratico ed economico. Il collegio giudicante, coerentemente con il dettato dell'articolo trentacinque comma uno lettera c del codice del processo amministrativo, ha ritenuto opportuno dichiare l'improcedibilità del ricorso anziché pronunciarsi nel merito della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, sottraendosi a pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate dalla ricorrente in quanto venuta meno l'utilità giuridica della sentenza. Le spese sono state compensate tra le parti, applicando il principio secondo cui ciascuna sostiene i propri costi processuali quando il giudizio si conclude per cause diverse dal merito. La sentenza è stata pronunciata in data otto marzo duemilaventitre in camera di consiglio con collegamento da remoto mediante videoconferenza su Microsoft Teams, conformemente alle modalità procedurali introdotte durante l'emergenza pandemica e successivamente mantenute.

Massima

L'improcedibilità del ricorso amministrativo consegue dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, quando la situazione di fatto o di diritto originariamente dedotta abbia subito modifiche tali da rendere non più utile la pronuncia giudiziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alessandro Cacciari,	Consigliere
Marcello Bolognesi,	Referendario
per l'annullamento
-della D.G.R. della Lombardia n. XI/127 in data 17 Maggio 2018 (pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 22 maggio 2018) recante “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti, pubblici e privati accreditati per l’anno 2017”, nonché della D.G.R. n. X/5954 2 in data 5 Dicembre 2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nelle parti in cui: a) dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate; b) fissa in € 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private.
sul ricorso numero di registro generale 1998 dell’anno 2018 proposto dalla ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI CASA DI CURA PRIVATA S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli, Francesco Bellocchio e Alberto Cappellini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Pio Dario Vivone, Maria Emilia Moretti e Sabrina Gallonetto e con domicilio eletto presso gli Uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1;
ATS INSUBRIA in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
ASST SETTE LAGHI in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione della Regione Lombardia;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 1° febbraio 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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