Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202300331/2023

Servizio Sanitario - Prestazioni Sociosanitarie - Esercizio 2018 - Determinazione Budget

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
-della D.G.R. della Lombardia n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018”, nelle parti in cui, richiamando la D.G.R. n. X/5954 del 5 dicembre 2016: a) prevede la determinazione del budget (sia di ricovero, sia ambulatoriale) sulla base del “finanziato” dell’anno precedente; b) stabilisce una regressione tariffaria del 60% per le prestazioni relative alla “branca laboratorio analisi” erogate tra il 97% ed il 103% del finanziato dell’anno precedente; c) stabilisce una riduzione della valorizzazione dei 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza; nelle ulteriori parti in cui: d) prevede che, per quanto riguarda le prestazioni erogate ai cittadini extracomunitari (STP – onere 9), “non potranno essere effettuati ulteriori pagamenti se non a seguito delle rimesse da parte del ministero della salute per il tramite di Regione Lombardia” (cfr. punto 1.7.6 dell’Allegato); e) destina “fino a 141 milioni di Euro ad un Fondo di riserva da destinare ai rinnovi contrattuali …”, riservando detta integrazione esclusivamente al settore pubblico (cfr. punto 1.3.3 “Altre Attività” dell’Allegato); f) prevede che i contratti con le ATS debbano contenere clausola di piena ed incondizionata accettazione delle regole di sistema e vieta l’apposizione di riserve in sede di sottoscrizione del contratto con la ATS (cfr. punto 3.1.3 dell’allegato),
nonché, per quanto occorrer possa, della D.G.R. n. IX/4334 in data 26 ottobre 2012, nella parte in cui introduce un limite massimo regionale al rimborso dei farmaci rendicontati con “File F”;
- della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS di approvazione del “Contratto Integrativo” relativo al I quadrimestre 2018, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l'anno di competenza;
-­ del “Contratto integrativo” sottoscritto dalla ricorrente il 24 gennaio 2018, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni approvate dalla Regione Lombardia per l'anno di competenza,
nonché per l’accertamento e la dichiarazione
della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del suddetto contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva il 29 gennaio 2018 con la ATS della Città Metropolitana di Milano, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 contestate con il presente ricorso.
sul ricorso numero di registro generale 716 dell’anno 2018 proposto dalla CASA DI CURA AMBROSIANA S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli e Francesco Bellocchio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Maria Emilia Moretti, Marinella Orlandi e Pio Dario Vivone e con domicilio eletto presso gli Uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1;
ATS della Città Metropolitana Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
ASST Santi Paolo e Carlo in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione della Regione Lombardia;
Visti i motivi aggiunti avverso la D.G.R. n. XI/125 in data 14 maggio 2018 nella parte in cui determina il “budget” regionale per la “presa in carico” dei pazienti cronici nel 2% delle risorse assegnate dalla D.G.R. n. X/7600/2017 per la negoziazione delle attività di specialistica ambulatoriale, disponendo una corrispondente riduzione delle risorse da assegnare per tale attività; la delibera della ATS di approvazione del “Contratto integrativo anno 2018” e del medesimo “Contratto integrativo anno 2018”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600 in data 20 dicembre 2017 contestate con il ricorso introduttivo, nonché nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della suddetta D.G.R. n. XI/125/2018; nonché per la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione del contratto che la ricorrente ha sottoscritto con riserva in data 31 maggio 2018 con la ATS della Città Metropolitana di Milano, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7600/2017 contestate con il ricorso introduttivo e nella parte in cui riduce la quota di risorse assegnate alla ricorrente per l’esercizio 2018 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale dal 97% al 95% del “finanziato” per l’anno 2017, facendo applicazione della DGR n. XI/125/2018;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 febbraio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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