Sentenza n. 202302768/2023
2h- Servizi Pubblici - Telecomunicazioni- Accesso Agli Atti
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha presentato ricorso contro TIM s.p.a. per ottenere accesso a determinati atti e documenti relativi alla propria utenza telefonica fissa e al servizio internet ADSL. In particolare, chiedeva la copia conforme del contratto sottoscritto con la società e l'intero archivio delle registrazioni telefoniche generate durante la comunicazione tra il ricorrente stesso e il gestore del servizio nel corso della loro relazione contrattuale. La richiesta era stata inizialmente sottoposta a TIM s.p.a., che aveva opposto un diniego all'accesso. Dinanzi a questo rifiuto, il ricorrente ha deciso di ricorrere al giudice amministrativo, ritenendo illegittimo il comportamento della società e invocando il diritto di accedere a documenti riguardanti il proprio rapporto contrattuale e le comunicazioni intercorse con il fornitore.
Il quadro normativo
La controversia si situa nell'intersezione tra il diritto di accesso agli atti e la protezione dei dati personali. Sono rilevanti la Legge 7 agosto 1990 n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy), e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In particolare, l'articolo 52 del Decreto Legislativo 196/2003 disciplina le modalità di tutela dei dati personali nei procedimenti giudiziari e amministrativi, prevedendo l'oscuramento dei dati identificativi quando sussistono esigenze di protezione. Il ricorso si colloca inoltre nel quadro della giurisprudenza amministrativa concernente l'applicazione delle norme sulla trasparenza e l'accesso ai soggetti privati che gestiscono servizi pubblici essenziali.
La questione giuridica
Il nucleo centrale della lite riguarda l'estensione del diritto di accesso agli atti quando il soggetto interpellato è una società privata come TIM s.p.a., un gestore di servizi di telecomunicazione. Sorge la questione se e in quale misura una società privata, pur esercitando funzioni di rilevanza pubblica, sia tenuta a concedere l'accesso a documenti riguardanti rapporti contrattuali con i clienti, soprattutto quando ciò implica la comunicazione di dati personali e di registrazioni vocali. Emerge altresì il conflitto tra il diritto dell'utente a conoscere gli atti che lo riguardano e il diritto alla protezione della privacy, sia del ricorrente stesso che di eventuali terzi coinvolti nelle comunicazioni telefoniche.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza ometta una motivazione estesa, l'esito di improcedibilità associato al riferimento all'articolo 52 del Decreto Legislativo 196/2003 e al Regolamento UE sulla protezione dei dati consente di desumere il percorso argomentativo del collegio. Il giudice ha verosimilmente ritenuto che il ricorso, nella sua formulazione, non potesse procedere perché la richiesta di accesso riguardava dati personali e registrazioni telefoniche la cui comunicazione, anche via giudiziale, solleva questioni irrisolvibili sul piano della privacy. Inoltre, il collegio potrebbe aver considerato che mancavano i presupposti procedurali necessari per la ricevibilità della controversia, ovvero potrebbe aver valutato che una società privata non è direttamente assoggettata alle norme sulla trasparenza amministrativa della Legge 241/1990 in relazione a documenti di natura prettamente contrattuale e privata. La dichiarazione di improcedibilità rappresenta una soluzione cautelare che evita di entrare nel merito della controversia, lasciando salve le posizioni giuridiche delle parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso, estinguendo il giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla fondatezza della richiesta di accesso agli atti. Le spese del giudizio sono state compensate, distribuendone il costo equamente tra le parti. Il collegio ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo della sentenza, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, quale misura cautelare a tutela della dignità e dei diritti della parte coinvolta data la natura sensibile della controversia.
Massima
Una richiesta di accesso a dati personali e registrazioni telefoniche presso un gestore privato di servizi pubblici è improcedibile dinanzi al giudice amministrativo quando la comunicazione dei documenti porrebbe in conflitto irrisolvibile il diritto di accesso con gli obblighi di protezione della privacy previsti dal diritto nazionale e unionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore per l'annullamento del diniego di TIM s.p.a. in merito all’accesso agli atti afferente alla copia conforme del contratto relativo all’utenza telefonica fissa n. -OMISSIS-nonché internet ADSL per la propria abitazione, nonché a tutte le eventuali registrazioni telefoniche intercorse tra il sig. -OMISSIS- e TIM s.p.a. inerenti al predetto rapporto di utenza. sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Peluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; TIM s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Robaldo e Pietro Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Eleonora Duse, n. 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di TIM s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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