Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Accolto
Sentenza n. 202301968/2023
Pubblico Impiego - Forze Armate - Equo Indennizzo E Infermità Per Causa Di Servizio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l’annullamento - del decreto n. 2412/18 del 11.4.2018 del Direttore di amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emesso ai sensi dell’art. 14 comma 1 del regolamento approvato con DPR 461/2001 e del parere del Comitato di Verifica n. 107762017 Posizione 41154/F che ne costituisce il presupposto, recante il rigetto della domanda presentata dall’appuntato scelto -OMISSIS- in data 19.11.2017, con la quale ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità: “ipoacusia pantonale destro di grado severo e lieve deficit neurosensoriale sinistro sugli acuti”. sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Garlatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe; 2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori di legge. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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