PUBBLICO IMPIEGO - FORZE ARMATE - EQUO INDENNIZZO E INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301968/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l’annullamento - del decreto n. 2412/18 del 11.4.2018 del Direttore di amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emesso ai sensi dell’art. 14 comma 1 del regolamento approvato con DPR 461/2001 e del parere del Comitato di Verifica n. 107762017 Posizione 41154/F che ne costituisce il presupposto, recante il rigetto della domanda presentata dall’appuntato scelto -OMISSIS- in data 19.11.2017, con la quale ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità: “ipoacusia pantonale destro di grado severo e lieve deficit neurosensoriale sinistro sugli acuti”. sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Garlatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe; 2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori di legge. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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