Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Inammissibile
Sentenza n. 202301710/2023
Pubblico Impiego - Forze Armate - Incompatibilità Ambientale - Trasferimento
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Anna Corrado, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento - del provvedimento M-D GMIL REG2018 0079106 del 13 settembre 2018 - notificato al ricorrente il 14 settembre 2018 avente ad oggetto “INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEL -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-”; - del successivo provvedimento M-D GMIL REG2018 0083465 del 25 settembre 2018 - notificato al ricorrente in 28 settembre 2018 - avente ad oggetto “TRASFERIMENTO DEL -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-,” dal 1° Rgt. trasmissioni al CME “Lombardia”, entrambi situati in Milano; nonché di ogni altro eventuale atto presupposto e/o connesso e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 2803 del 2018, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nunzia Milite, Giovanna Milite, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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