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Sentenza n. 202301710/2023

Sentenza n. 202301710/2023

PUBBLICO IMPIEGO - FORZE ARMATE - INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE - TRASFERIMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301710/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un militare della Repubblica Italiana, le cui generalità sono state oscurate dal tribunale a tutela della privacy, ha presentato un ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di due provvedimenti del Ministero della Difesa emessi nel settembre 2018. Il primo provvedimento, datato 13 settembre 2018 e notificato il 14 settembre 2018, conteneva una comunicazione relativa a un'incompatibilità ambientale di una struttura militare, per la quale il testo è stato oscurato negli atti. Il secondo provvedimento, datato 25 settembre 2018 e notificato il 28 settembre 2018, disponeva il trasferimento del ricorrente dal 1° Reggimento Trasmissioni al Centro di Motorizzazione dell'Esercito (CME) della Lombardia, entrambi ubicati a Milano. Il ricorrente contestava questi provvedimenti ritenendo probabilmente che violassero diritti derivanti dal suo status di dipendente dell'amministrazione militare. Il ricorso è stato depositato nella Sezione Terza del TAR Lombardia con numero di registro generale 2803 dell'anno 2018.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema giuridico della giustizia amministrativa italiana regolato dal codice del processo amministrativo e dalle disposizioni in materia di personale militare della Repubblica Italiana. I provvedimenti impugnati rientrano nell'ambito dei poteri gestionali e organizzativi del Ministero della Difesa in relazione al personale militare, poteri che devono comunque rispettare i limiti derivanti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento. Il Tribunale Amministrativo Regionale è competente a giudicare su ricorsi avverso atti della pubblica amministrazione, inclusi quelli del Ministero della Difesa, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La questione coinvolge altresì principi di protezione dei dati personali, come evidenziato dall'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che hanno determinato l'oscuramento delle identità sensibili allo scopo di preservare la dignità della parte interessata.

La questione giuridica

La questione centrale che il giudice amministrativo doveva affrontare concerneva l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso amministrativo proposto dal militare ricorrente. Il Tribunal doveva verificare se il ricorso fosse stato proposto nei termini previsti dalla legge, se il ricorrente fosse munito di legittimazione ad agire e interesse attuale nella controversia, e se l'impugnazione avesse contenuto le specificazioni richieste dall'ordinamento processuale amministrativo. Inoltre, il giudice doveva valutare se sussistessero eventuali cause di inammissibilità derivanti da difetti procedurali o sostanziali della ricorsuizione, indipendentemente dal merito delle questioni di diritto materiale sollevate circa la legittimità dei provvedimenti impugnati.

La motivazione del giudice

Dalla lettura del dispositivo della sentenza, si evince che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella persona del suo collegio composto dal Presidente Marco Bignami, dalla Consigliera Anna Corrado e dal Consigliere Estensore Roberto Lombardi, ha proceduto all'esame preliminare del ricorso al fine di verificare l'ammissibilità della ricorsuizione. Il giudice, dopo aver esaminato tutti gli atti della causa e sentito in pubblica udienza del 27 giugno 2023 i difensori delle parti secondo le loro specifiche osservazioni, ha ritenuto di dovere dichiarare il ricorso improcedibile. Sebbene il testo della sentenza fornito non contenga la motivazione estesa del provvedimento, la dichiarazione di improcedibilità indica che il giudice ha riscontrato un difetto nella regolare proseguibilità del processo, il quale potrebbe derivare dalla decadenza dai termini di ricorso, dalla perdita di interesse concreto della parte, dall'estinzione del rapporto controverso o da altre sopravvenute impossibilità di giudicare nel merito. Il tribunale ha compensato le spese di lite tra le parti, imponendo così un equilibrio nel carico dei costi processuali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso amministrativo e ha ordinato il compensamento delle spese processuali tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporterà i propri costi e nessuna corrisponderà all'altra alcuna somma a titolo di rimborso delle spese legali. Sebbene formalmente il ricorso sia stato dichiarato inammissibile sul piano procedurale, tale decisione comporta inevitabilmente l'assenza di una pronuncia nel merito circa la legittimità o illegittimità dei provvedimenti impugnati datati settembre 2018, poiché la questione non è stata raggiunta dal giudice amministrativo. La sentenza è stata eseguita dall'autorità amministrativa ed è divenuta definitiva, chiudendo così il procedimento davanti al TAR Lombardia. Il tribunale ha inoltre ordinato all'ufficio di segreteria di procedere all'oscuramento integrale delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla privacy, a tutela della dignità della persona coinvolta nella controversia.

Massima

Una controversia amministrativa relativa a provvedimenti riguardanti il personale militare può essere dichiarata improcedibile quando non sussistono i presupposti procedurali essenziali per il giudizio nel merito, quale la persistenza dell'interesse concreto della parte ricorrente, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle relative doglianze.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Anna Corrado,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento M-D GMIL REG2018 0079106 del 13 settembre 2018 - notificato al ricorrente il 14 settembre 2018 avente ad oggetto “INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEL -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-”;
- del successivo provvedimento M-D GMIL REG2018 0083465 del 25 settembre 2018 - notificato al ricorrente in 28 settembre 2018 - avente ad oggetto “TRASFERIMENTO DEL -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-,” dal 1° Rgt. trasmissioni al CME “Lombardia”, entrambi situati in Milano;
nonché di ogni altro eventuale atto presupposto e/o connesso e conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 2803 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nunzia Milite, Giovanna Milite, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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