Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202300344/2023
Pubblica Sicurezza - Armi E Munizioni - Divieto Di Detenzione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- notificato in data 21 febbraio 2019 con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, nonché ha ordinato la consegna delle armi, delle munizioni e degli esplosivi eventualmente detenuti. sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Chirico, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale eletto presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n.1; U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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