PUBBLICA SICUREZZA - ARMI E MUNIZIONI - DIVIETO DI DETENZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300344/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ricorrente ha proposto istanza di annullamento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nei confronti di un decreto emesso dalla Prefettura competente in data 21 febbraio 2019. Il provvedimento contestato dispone il divieto assoluto di detenere armi, munizioni ed esplosivi nei confronti del ricorrente e ordina, in via coercitiva, la consegna di tali materiali qualora già posseduti. Il ricorso è stato proposto secondo la procedura ordinaria davanti al TAR, che ha convocato le parti per l'udienza pubblica del 1 dicembre 2022. A tale udienza erano presenti i difensori del ricorrente e del Ministero dell'Interno, mentre la Prefettura non si è costituita nel giudizio amministrativo.
Il quadro normativo
La materia delle armi e della loro detenzione è regolata in Italia dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, e dai decreti attuativi successivi, che disciplinano il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze di porto d'armi e di detenzione. L'autorità prefettizia dispone di ampi poteri amministrativi in materia di pubblica sicurezza e incolumità pubblica, potendo adottare provvedimenti limitativi e ablatori nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi. I decreti prefettizi di divieto di detenzione rappresentano esercizio di competenze non delegabili dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica. La legittimità di tali decreti deve essere valutata dal giudice amministrativo verificando la correttezza del procedimento, il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il fondamento fattuale sulla base di informazioni acquisite dalle autorità competenti.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità della decisione prefettizia di vietargli la detenzione di armi e munizioni, probabilmente dedducendo l'assenza di presupposti di legge, la violazione del diritto di difesa procedurale, l'irragionevolezza o la sproporzionatezza del provvedimento. La questione aveva natura essenzialmente bilanciamentale, ovvero se gli interessi connessi alla pubblica sicurezza e alla prevenzione di rischi specifici potessero prevalere sul diritto alla detenzione di armi da parte del cittadino interessato. Centrale era la valutazione della correttezza procedurale e della sussistenza, all'interno del fascicolo amministrativo, di elementi idonei a fondare il decreto restrittivo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, componimento la causa in sede di camera di consiglio, ha proceduto alla valutazione integrale degli atti amministrativi e ha ritenuto che il decreto prefettizio non fosse viziato nella sua genesi e formazione. Il collegio ha valorizzato i poteri discrezionali riconosciuti all'amministrazione in materia di ordine pubblico e ha considerato come il decreto rappresentasse esercizio legittimo di tali competenze, non affetto da irragionevolezza, sviamento di potere o violazione procedimentale. Sebbene il testo della motivazione non sia integralmente riportato nella presente sentenza, è ragionevole desumere che il giudice abbia ritenuto il ricorso infondato perché fondato su criteri di liceità che il decreto prefettizio soddisfaceva. La prospettazione del ricorrente non ha quindi retto al giudizio di merito operato dal TAR.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato il ricorso, respingendo ogni istanza di annullamento del decreto prefettizio e confermandone la piena efficacia legale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento dell'integrale importo delle spese processuali a favore del Ministero dell'Interno, liquidate in Euro 2.500,00, oltre agli oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. La sentenza è divenuta esecutiva dall'amministrazione secondo le ordinarie modalità di esecuzione dei titoli amministrativi. Per motivi di tutela della privacy e della dignità personale del ricorrente, le generalità e ogni dato idoneo a identificare lo stesso sono stati oscurati nei registri secondo le norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione della pubblica sicurezza esercita legittimamente il potere di divieto di detenzione di armi nei confronti di soggetti in relazione ai quali sussistono elementi obiettivi di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, trovando tale provvedimento il suo fondamento negli istituti di prevenzione e nelle competenze amministrative primarie dello Stato in materia di pubblica incolumità, fermo restando il rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e correttezza procedurale nel suo esercizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- notificato in data 21 febbraio 2019 con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, nonché ha ordinato la consegna delle armi, delle munizioni e degli esplosivi eventualmente detenuti. sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Chirico, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale eletto presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via Freguglia, n.1; U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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