Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202302714/2023
Pubblica Sicurezza - Interdittiva Antimafia - Cessazione Attività Esercizio Commerciale
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario per l'annullamento dell’informazione antimafia interdittiva 18-7-2018 (PROT. FASC.-OMISSIS-) emessa dall’U.T.G. - di -OMISSIS- e del provvedimento 23 luglio 2018 di revoca del titolo abilitativo, emesso Comune di Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro – Area Attività Produttive e Commercio. sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Perego, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Scarlatti 26; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia, Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via della Guastalla 6; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Milano; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 2.000,00, e pertanto, nella misura di Euro 1.000,00 in favore del Ministero dell’Interno, ed Euro 1.000,00 in favore del Comune di Milano. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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