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Sentenza n. 202302714/2023

Sentenza n. 202302714/2023

PUBBLICA SICUREZZA - INTERDITTIVA ANTIMAFIA - CESSAZIONE ATTIVITÀ ESERCIZIO COMMERCIALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302714/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società ricorrente impugnava due provvedimenti amministrativi successivamente emessi nei suoi confronti tra il 18 e il 23 luglio 2018. Il primo era un'informazione antimafia interdittiva rilasciata dall'Unità Territoriale di Governo, uno strumento amministrativo di prevenzione contro rischi di infiltrazione mafiosa in attività economiche e appalti pubblici. Il secondo, strettamente conseguente, era il provvedimento di revoca del titolo abilitativo emanato dal Comune di Milano, Direzione Economia Urbana, che applicava le conseguenze imposte dalla normativa antimafia quando viene emessa un'informazione antimafia interdittiva. La ricorrente, assistita dall'avvocato Emanuele Perego, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2018 per ottenere l'annullamento di entrambi i provvedimenti, contestandone la legittimità. Il ricorso è rimasto pendente per alcuni anni prima di approdare in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato nel novembre 2023, quando il Collegio ha ritenuto di doverne decidere.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalla normativa antimafia, in particolare dal decreto legislativo 159/2011 sulle misure di prevenzione patrimoniale e personale contro la mafia, e dalle successive modifiche normative che hanno esteso gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. L'informazione antimafia interdittiva rappresenta un provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva, non repressiva, attraverso il quale l'amministrazione dello Stato interdice l'accesso alle agevolazioni economiche e agli appalti pubblici alle persone fisiche e giuridiche considerate a rischio di condizionamento mafioso. La revoca di un titolo abilitativo conseguente a informazione antimafia interdittiva è una conseguenza legale automatica della normativa, in quanto l'esercizio di attività economica rimane incompatibile con le designazioni di rischiosità dalle quali era stata colpita l'impresa. Le garanzie procedurali e il diritto di difesa sono tutelati dalla disciplina generale del procedimento amministrativo e dal processo amministrativo di fronte ai giudici del Tar.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità costituzionale e amministrativa dei due provvedimenti, ovvero se l'emissione dell'informazione antimafia interdittiva fosse stata effettuata in conformità alle norme di legge, se il procedimento fosse stato corretto dal punto di vista amministrativo, e se la successiva revoca del titolo abilitativo fosse conseguenza logica e dovuta oppure discrezionale e dunque impugnabile. La ricorrente contestava presumibilmente l'istruttoria, la motivazione, o comunque la fondatezza della designazione antimafia, chiedendo al giudice amministrativo di annullare entrambi i provvedimenti e dunque di ripristinare la sua posizione giuridica ed economica. In gioco vi era sia il diritto di esercitare un'attività economica sia la reputazione commerciale della società ricorrente, nonché il diritto di difesa e la possibilità di sottoporre in contraddittorio la decisione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale, in fase istruttoria e dibattimentale, ha valutato l'evoluzione della situazione fattuale durante il pendere della controversia e ha concluso che, per cause sopravvenute, la ricorrente aveva perso interesse a proseguire il giudizio e a ottenere l'accoglimento del ricorso. Sebbene la sentenza non riporti la motivazione estesa (come spesso accade nelle sentenze di inammissibilità o improcedibilità), è ragionevole inferire che la situazione si fosse modificata in modo significativo: la ricorrente potrebbe aver ottenuto nuovamente il titolo abilitativo, o la normativa potrebbe essere cambiata, oppure il termine di rilevanza della designazione antimafia potrebbe essere scaduto, rendendo così inane la vittoria giudiziale. Il principio secondo cui il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse è consolidato nella giurisprudenza amministrativa e presuppone che sia venuto a mancare l'interesse ad agire, elemento soggettivo e oggettivo indispensabile per la continuazione del giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, pertanto senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità dei provvedimenti originari. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate equitativamente in euro 2.000,00 complessivi, suddivisi in euro 1.000,00 a favore del Ministero dell'Interno e euro 1.000,00 a favore del Comune di Milano. Il Tribunale ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente nel testo della sentenza, a tutela della privacy e della dignità personale secondo la normativa sulla protezione dei dati personali. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

Quando durante il pendere di un ricorso amministrativo venga meno l'interesse concreto e attuale della parte al proseguimento della controversia per sopravvenuti mutamenti della situazione fattuale, il giudice amministrativo dichiara l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito della controversia. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA. Fabrizio Fornataro, Presidente. Mauro Gatti, Consigliere, Estensore. Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario. Per l'annullamento dell'informazione antimafia interdittiva 18-7-2018 (PROT. FASC.-OMISSIS-) emessa dall'U.T.G. e del provvedimento 23 luglio 2018 di revoca del titolo abilitativo, emesso dal Comune di Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro – Area Attività Produttive e Commercio. Sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Perego, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Scarlatti 26. Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1. Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia, Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via della Guastalla 6. Visti il ricorso ed i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Milano. Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm. Visti tutti gli atti della causa. Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm. Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 2.000,00, e pertanto, nella misura di Euro 1.000,00 in favore del Ministero dell'Interno, ed Euro 1.000,00 in favore del Comune di Milano. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati. Esito: IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE. Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO. Sezione: SEZIONE PRIMA. Data: 16 novembre 2023.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Fabrizio Fornataro,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario
per l'annullamento
dell’informazione antimafia interdittiva 18-7-2018 (PROT. FASC.-OMISSIS-) emessa dall’U.T.G. - di -OMISSIS- e del provvedimento 23 luglio 2018 di revoca del titolo abilitativo, emesso Comune di Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro – Area Attività Produttive e Commercio.
sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Perego, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Scarlatti 26;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia, Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, via della Guastalla 6;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Milano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 2.000,00, e pertanto, nella misura di Euro 1.000,00 in favore del Ministero dell’Interno, ed Euro 1.000,00 in favore del Comune di Milano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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