Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202301833/2023
Pubblica Sicurezza - Esercizio Pubblico - Sala Giochi - Sospensione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto prot. CAT. 11E/27110/2010/DIV. P.A.S., emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 4/12/2017 e notificato all'istante in data 12/12/2017, con il quale è stata disposta la sospensione ex art. 100 del T.U.L.P.S., per giorni 7 a far data dalla notifica del provvedimento medesimo, delle licenze di polizia rilasciate ex art. 88 del del T.U.L.P.S., per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato “Sala Bingo”, sito a -OMISSIS-, nonchè richiesta di risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a.. sul ricorso numero di registro generale 22 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pier Filippo Giuggioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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