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Sentenza n. 202301833/2023

Sentenza n. 202301833/2023

PUBBLICA SICUREZZA - ESERCIZIO PUBBLICO - SALA GIOCHI - SOSPENSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301833/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto da gestori di un esercizio pubblico denominato "Sala Bingo" contro un provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Milano il 4 dicembre 2017, successivamente notificato il 12 dicembre dello stesso anno. Il decreto impugnato disponeva la sospensione delle licenze di polizia per la conduzione di detto esercizio per una durata di sette giorni a far data dalla notifica. I ricorrenti hanno contestato il provvedimento in tutte le sue componenti, sia quanto al merito della decisione che quanto ai presupposti che l'hanno motivata, sollevando anche una domanda di risarcimento dei danni causati dall'illegittimità dell'atto. Il caso riguarda quindi l'esercizio del potere amministrativo di sospensione delle licenze di pubblica sicurezza da parte del Questore, una misura strettamente connessa alle funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico e al controllo amministrativo degli esercizi pubblici.

Il quadro normativo

Il provvedimento impugnato era stato emesso dal Questore sulla base dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che conferisce alle autorità di pubblica sicurezza il potere di sospendere le licenze di polizia per motivi di ordine pubblico o per il verificarsi di circostanze che ne rendano sconsigliabile l'esercizio. Le licenze in questione erano state originariamente rilasciate dal Questore ai sensi dell'articolo 88 del medesimo T.U.L.P.S., norma che disciplina le condizioni per l'autorizzazione di esercizi pubblici. La sospensione rappresenta uno strumento di controllo amministrativo che il legislatore ha affidato all'autorità di pubblica sicurezza, ritenendo necessario conferirle ampi margini di discrezionalità per reagire tempestivamente a situazioni che possano compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa verteva sulla legittimità dell'esercizio del potere di sospensione da parte del Questore, in particolare sulla sussistenza dei presupposti fattici e normativi che giustificassero un intervento così incisivo nei confronti dell'esercitante. I ricorrenti hanno presumibilmente contestato la fondatezza dei motivi addotti dall'amministrazione per emanare il decreto di sospensione, opponendosi sia a eventuali violazioni di procedure amministrative che a possibili eccessi di potere. La controversia toccava pertanto il delicato equilibrio tra l'esigenza di mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela del diritto dell'esercente a svolgere la propria attività economica in conformità alle autorizzazioni precedentemente rilasciate.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha fondato la propria decisione sulla verifica della legittimità del provvedimento del Questore secondo i parametri del sindacato amministrativo ordinario. Il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione avesse agito nel corretto esercizio delle proprie competenze, verificando che sussistessero gli idonei presupposti fattici e normativi per l'emanazione del decreto di sospensione. Il TAR non ha riscontrato né violazioni procedurali né eccessi di potere nelle modalità di esercizio dell'autorità da parte del Questore, ritenendo che il provvedimento fosse stato adottato in conformità alle disposizioni normative applicabili e alle finalità di tutela dell'ordine pubblico che la legge assegna all'amministrazione. La decisione è stata raggiunta sulla base di una valutazione complessiva della legittimità formale e sostanziale del decreto impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso, dichiarando legittimo il provvedimento del Questore della Provincia di Milano. Conseguentemente è stata rigettata anche la domanda di risarcimento dei danni formulata dai ricorrenti, giacché priva di fondamento in assenza di illegittimità accertata dell'atto amministrativo. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, secondo il principio di equo contemperamento dei costi processuali quando il ricorso non risulta infondato in tutti i suoi aspetti ma comunque non accolto. Il TAR ha ordinato infine che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente.

Massima

L'autorità di pubblica sicurezza agisce legittimamente nell'esercizio del potere di sospensione delle licenze di esercizio pubblico per motivi di ordine pubblico, quando sussistano idonei presupposti fattici e non siano state violate le procedure amministrative applicabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto prot. CAT. 11E/27110/2010/DIV. P.A.S., emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 4/12/2017 e notificato all'istante in data 12/12/2017, con il quale è stata disposta la sospensione ex art. 100 del T.U.L.P.S., per giorni 7 a far data dalla notifica del provvedimento medesimo, delle licenze di polizia rilasciate ex art. 88 del del T.U.L.P.S., per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato “Sala Bingo”, sito a -OMISSIS-, nonchè richiesta di risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a..
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pier Filippo Giuggioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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