Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202301716/2023
Pubblica Sicurezza - Misure Antiviolenza - D.a.spo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento: A) del provvedimento del 10.3.18 (prot. 0010687), notificato il 15.4.18, con il quale è stato disposto il divieto di accedere ai luoghi in cui svolgeranno competizioni calcistiche, relative ad incontri ufficiali ed amichevoli, dei campionati e tornei nazionali, sia professionisti che dilettanti, per la durata di anni 1; B) di ogni altro atto presupposto, anticipatorio, preparatorio, annesso, dipendente, consequenziale e comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Vista la memoria del 24 aprile 2023, con la quale il Ministero eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rso; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato: - che il Ministero, in data 24 aprile 2023, ha depositato memoria con la quale eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse “alla luce del già pieno esaurimento degli effetti interdittivi del provvedimento de quo a seguito della ordinanza reiettiva della domanda cautelare o meglio dell’emissione del provvedimento reso dal Questore di Varese in data 15.10.2018”; - che il Ministero ha contestualmente depositato anche il provvedimento del 10.10.2018, con il quale il Questore di Varese autorizza il ricorrente ad accedere ai luoghi ove si svolgeranno le competizioni calcistiche amichevoli ed ufficiali a cui partecipa la Società di appartenenza -OMISSIS-; Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse; Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto dello sviluppo complessivo della vicenda; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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