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Sentenza n. 202301716/2023

Sentenza n. 202301716/2023

PUBBLICA SICUREZZA - MISURE ANTIVIOLENZA - D.A.SPO.

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301716/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Ministero dell'Interno per ottenere l'annullamento di un provvedimento emanato il 10 marzo 2018, notificato il 15 aprile 2018, con il quale era stato disposto il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgevano competizioni calcistiche, sia ufficiali che amichevoli, relativamente ai campionati e tornei nazionali professionistici e dilettantistici, per la durata di un anno. Si trattava quindi di un provvedimento di DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni SPOrtive), uno strumento molto diffuso utilizzato dalle autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di eventi sportivi. Il ricorso è stato deciso dalla Giunta del 30 maggio 2023. Nel corso del procedimento, il Ministero dell'Interno ha depositato il provvedimento del 15 ottobre 2018 emanato dal Questore di Varese, con il quale era stato autorizzato il ricorrente a riprendere l'accesso ai luoghi di competizioni calcistiche della società di cui era tifoso. Questo provvedimento intervenuto nel corso del procedimento giudiziale è divenuto determinante per lo sviluppo della causa.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal codice del procedimento amministrativo, in particolare agli articoli 35 comma 1 lettera c, 85 comma 9 e 87 comma 4-bis, che regolano i presupposti di ricevibilità e procedibilità dei ricorsi amministrativi. I DASPO rientrano nella categoria dei provvedimenti amministrativi che limitano diritti e libertà dei cittadini, emanati dalle autorità di pubblica sicurezza sulla base della normativa penale e amministrativa in materia di pubblico ordine e sicurezza negli impianti sportivi. La carenza di interesse legittimo è una causa di improcedibilità sopravvenuta che si verifica quando, durante il corso del giudizio, le circostanze mutano in modo tale da eliminare il vantaggio pratico che la parte ricorrente potrebbe ottenere dall'accoglimento della domanda. Il principio della carenza di interesse rappresenta un filtro essenziale per evitare giudizi meramente astratti o privi di effetti concreti, assicurando che la giurisdizione amministrativa tuteli interessi effettivamente lesi e non mere posizioni teoriche.

La questione giuridica

Il nocciolo della questione riguardava la rilevanza procedurale della sopravvenuta carenza di interesse. Nello specifico, il punto controverso era se il ricorso potesse ancora proseguire quando gli effetti pratici del provvedimento impugnato si erano già completamente esauriti prima della pronuncia della sentenza, rendendo in tal modo privo di effetto pratico l'accoglimento del ricorso stesso. La problematica è ricorrente nella giurisprudenza amministrativa e attiene al fondamentale principio secondo il quale il processo amministrativo costituisce uno strumento di tutela di interessi concreti e non una sede per affermazioni astratte di illegittimità dei provvedimenti amministrativi. La questione poneva dunque il delicato bilanciamento tra il diritto della parte a vedere risarcito il torto lamentato e l'esigenza del sistema di non pronunciarsi su controversie prive di effetto utile.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha accolto l'eccezione sollevata dal Ministero dell'Interno, prendendo atto che il provvedimento del 15 ottobre 2018 del Questore di Varese aveva integralmente annullato gli effetti del divieto originario, autorizzando nuovamente il ricorrente ad accedere alle manifestazioni calcistiche per le quali aveva ricorso. Una volta constatato questo dato di fatto materiale, il Collegio ha ritenuto che non sussistesse più un interesse concreto e attuale della parte al proseguimento del giudizio, giacché l'accoglimento del ricorso non avrebbe potuto produrre alcun effetto pratico diverso dalla situazione già raggiunta mediante il provvedimento del Questore. Il Tribunale ha sottolineato il principio secondo cui la carenza di interesse legittimo, qualora sopravvenuta nel corso del giudizio, comporta l'improcedibilità della causa, indipendentemente dal merito della pretesa originaria. L'argomentazione del collegio giudicante si è incentrata sulla necessità di una congruenza tra il momento di verifica dell'interesse procedurale e il principio di economicità processuale, per il quale la giustizia amministrativa non deve pronunciarsi su questioni vuote di contenuto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, annullando la necessità di pronunciarsi nel merito sulla legittimità del provvedimento del 10 marzo 2018. Accogliendo la richiesta del Ministero dell'Interno, il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, ritenendo equo questo bilanciamento data l'evoluzione complessiva della vicenda. È stato inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente dal testo della sentenza, in applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 sulla privacy. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

Un ricorso amministrativo per l'annullamento di un provvedimento diviene improcedibile quando gli effetti concreti di tale provvedimento si sono integralmente esauriti prima della pronuncia della sentenza, essendo venuta meno l'utilità pratica della decisione per il ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento:
A) del provvedimento del 10.3.18 (prot. 0010687), notificato il 15.4.18, con il quale è stato disposto il divieto di accedere ai luoghi in cui svolgeranno competizioni calcistiche, relative ad incontri ufficiali ed amichevoli, dei campionati e tornei nazionali, sia professionisti che dilettanti, per la durata di anni 1;
B) di ogni altro atto presupposto, anticipatorio, preparatorio, annesso, dipendente,
consequenziale e comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria del 24 aprile 2023, con la quale il Ministero eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che il Ministero, in data 24 aprile 2023, ha depositato memoria con la quale eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse “alla luce del già pieno esaurimento degli effetti interdittivi del provvedimento de quo a seguito della ordinanza reiettiva della domanda cautelare o meglio dell’emissione del provvedimento reso dal Questore di Varese in data 15.10.2018”;
- che il Ministero ha contestualmente depositato anche il provvedimento del 10.10.2018, con il quale il Questore di Varese autorizza il ricorrente ad accedere ai luoghi ove si svolgeranno le competizioni calcistiche amichevoli ed ufficiali a cui partecipa la Società di appartenenza -OMISSIS-;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, tenuto conto dello sviluppo complessivo della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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