Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202301542/2023
Pubblica Sicurezza - Esercizio Commerciale - Revoca Licenza
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere per l’annullamento - del Decreto cat. 11A/74755/2014 emanato dal Questore della Provincia di Milano in data 16.04.2018 e notificato alla ricorrente in pari data, portante la revoca della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato Bar -OMISSIS-, con insegna Bar -OMISSIS-, sito in Milano, Via Neera n. 22; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione con il provvedimento testé richiamato. sul ricorso numero di registro generale 2221 del 2018, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno-Questura di Milano, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1, nonché con domicilio Pec come in atti; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando 1) respinge il ricorso come in epigrafe proposto; 2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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