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Sentenza n. 202301542/2023

Sentenza n. 202301542/2023

PUBBLICA SICUREZZA - ESERCIZIO COMMERCIALE - REVOCA LICENZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301542/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una ricorrente presenta ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Milano datato 16 aprile 2018, che revocava la licenza per la conduzione di un esercizio pubblico, specificamente un bar sito a Milano in via Neera n. 22. La revoca rappresenta l'esito di un provvedimento amministrativo adottato dall'autorità preposta al controllo della pubblica sicurezza e al rilascio delle autorizzazioni per la gestione di locali pubblici. La ricorrente, titolare dell'esercizio, contesta la legittimità del decreto questorile sostenendo vizi procedurali e/o sostanziali nel provvedimento di revoca, chiedendo il ristabilimento delle sue condizioni giuridiche ante revoca.

Il quadro normativo

La revoca della licenza per la conduzione di esercizi pubblici rientra nell'esercizio dei poteri della pubblica amministrazione in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico, con specifico riferimento ai decreti questorili che incidono sulla libertà economica dei cittadini. Tale materia è regolata dalla normativa nazionale sulla pubblica sicurezza e dalle disposizioni relative alla conduzione degli esercizi pubblici, che attribuiscono al Questore la competenza a rilasciare e revocare le relative licenze qualora ricorrano i presupposti normativi per l'adozione di tali provvedimenti. La revoca non è una misura arbitraria, bensì un atto vincolato a specifiche violazioni della legge, quale strumento di tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica. La ricorrente poteva impugnare il provvedimento quest'orile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale al fine di ottenerne l'annullamento qualora riscontri vizi di illegittimità.

La questione giuridica

La questione sottoposta al Tribunale Amministrativo concerne la legittimità del decreto di revoca della licenza, ovvero se il Questore abbia correttamente verificato la sussistenza dei presupposti normativi per revocare l'autorizzazione e se il procedimento sia stato condotto nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e corretto esercizio del potere discrezionale. La ricorrente potrebbe aver contestato sia la mancanza o insufficienza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la revoca, sia eventuali vizi formali o procedurali nel corso dell'istruttoria amministrativa che avrebbe dovuto precedere il provvedimento. In taluni casi, la rimozione della licenza per un esercizio pubblico rappresenta un provvedimento particolarmente incisivo sui diritti economici del titolare, ragione per cui la sua legittimità richiede una verifica rigorosa da parte del giudice amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione prodotta dalle parti, ha proceduto all'analisi della conformità del decreto questorile alla normativa vigente. Sulla base degli elementi di fatto e di diritto dedotti dalle parti e della istruttoria condotta in udienza, il collegio giudicante ha ritenuto che il decreto del Questore fosse stato adottato in conformità alle previsioni di legge e che sussistessero i presupposti legittimi per la revoca della licenza. Il Tribunale ha respinto quindi gli argomenti addotti dalla ricorrente, sia essi volti a contestare l'esistenza dei presupposti fattici, sia quelli concernenti eventuali vizi procedurali. La motivazione sottesa al respingimento del ricorso rivela che gli elementi acquisiti nel corso del procedimento amministrativo e sottoposti al giudizio del TAR apparivano sufficienti e correttamente valutati dall'autorità quest'orile, senza che emergessero profili di violazione della legge o di esercizio illegittimo del potere.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso numero di registro generale 2221 del 2018, confermando così la validità e la legittimità del decreto del Questore della Provincia di Milano che ha revocato la licenza per la gestione del bar in questione. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate dall'organo giudicante in euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, quale risarcimento parziale delle spese sostenute dall'amministrazione in difesa della propria posizione. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, con efficacia vincolante per le parti.

Massima

Il Questore esercita legittimamente il potere di revoca della licenza per la conduzione di un esercizio pubblico quando sussistono i presupposti normativi previsti dalla legge e il procedimento amministrativo rispetta i principi di proporzionalità, ragionevolezza e corretto esercizio della discrezionalità amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l’annullamento
- del Decreto cat. 11A/74755/2014 emanato dal Questore della Provincia di Milano in data 16.04.2018 e notificato alla ricorrente in pari data, portante la revoca della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato Bar -OMISSIS-, con insegna Bar -OMISSIS-, sito in Milano, Via Neera n. 22;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione con il provvedimento testé richiamato.
sul ricorso numero di registro generale 2221 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno-Questura di Milano, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1, nonché con domicilio Pec come in atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando
1) respinge il ricorso come in epigrafe proposto;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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