Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202301535/2023
Pubblica Sicurezza - Misure Antiviolenza - Daspo
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere per l’annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Pavia il -OMISSIS- e notificato all’odierno ricorrente il 26.3.2019, recante il divieto per cinque anni di accedere “a tutti i luoghi ove di disputano manifestazioni sportive di basket, relative ai campionati nazionali professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali, ai tornei internazionali e alla coppa Italia, che verranno disputate sul territorio italiano nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all’Unione Europea, ivi compresi i tempi di afflusso e deflusso dall’impianto sportivo, nonché ai luoghi interessati dalla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime” con conseguente obbligo di presentarsi per tutto il periodo di durata del D.A.SPO. “presso il Commissariato di P.S. Vigevano al 10° minuto del primo periodo di gioco ed al 10° minuto del terzo periodo di gioco delle partite che la squadra “A.S.D. Nuova Pallacanestro Elachem Vigevano 1955” disputerà in casa e al 10° del secondo periodo delle partite che disputerà fuori casa ad una distanza superiore ad un’ora da Vigevano”; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, tra i quali, in particolare: - la proposta, prot. n. 253, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vigevano del 4.2.2019; - l’avviso di avvio del procedimento amministrativo emesso dalla Questura di Pavia, Divisione Polizia Anticrimine, il 18.2.2019, e notificato all’odierno ricorrente il 20.2.2019. sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Giambelluca, Alberto Capra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura di Pavia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso indicato in epigrafe; 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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