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Sentenza n. 202301535/2023

Sentenza n. 202301535/2023

PUBBLICA SICUREZZA - MISURE ANTIVIOLENZA - DASPO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301535/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino, ricorrente dinanzi al TAR Lombardia, ha impugnato un provvedimento emesso dal Questore di Pavia il 26 marzo 2019 con il quale gli è stato intimato un divieto di accesso alle manifestazioni sportive di basket per un periodo di cinque anni. Il divieto copre manifestazioni nazionali professionistiche, semiprofessionistiche, dilettantistiche e amatoriali, nonché tornei internazionali e coppa Italia disputate in Italia e negli altri stati dell'Unione Europea, includendo anche i tempi di afflusso e deflusso dagli impianti e i luoghi di transito e sosta dei partecipanti e spettatori. Il ricorrente era inoltre soggetto all'obbligo di presentarsi presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vigevano in determinati momenti delle partite, precisamente al decimo minuto del primo e terzo periodo per le gare casalinghe della squadra locale Nuova Pallacanestro Elachem Vigevano 1955, e al decimo minuto del secondo periodo per le partite in trasferta distanti oltre un'ora da Vigevano. Il provvedimento era stato preceduto da una proposta del Commissariato di Vigevano del 4 febbraio 2019 e da un avviso di avvio del procedimento amministrativo della Questura di Pavia emesso il 18 febbraio 2019 e notificato due giorni dopo.

Il quadro normativo

Il provvedimento rientra nella disciplina dei DASPO, acronimo che sta per Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive, disciplinati dalle norme sulla sicurezza pubblica e ordine pubblico nel contesto degli eventi sportivi. Tali provvedimenti trovano fondamento normativo negli articoli del codice della strada e delle leggi di settore dedicate alla prevenzione della violenza negli stadi e alla tutela dell'ordine pubblico durante manifestazioni sportive. Il Questore dispone di ampi poteri discrezionali nell'adozione di tali misure, che costituiscono provvedimenti amministrativi a carattere cautelare e preventivo finalizzati a evitare disordini e violenze presso gli impianti sportivi. La procedura amministrativa segue le regole del procedimento amministrativo ordinario con diritto di difesa e possibilità di ricorso giurisdizionale.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del DASPO emesso dal Questore nei confronti del ricorrente, il quale ha impugnato il provvedimento sostenendo presumibilmente diverse censure riguardanti l'eccesso di potere, l'irragionevolezza della misura, eventuali vizi procedurali, l'insufficienza dei presupposti di fatto o la sproporzionalità della sanzione rispetto ai comportamenti tenuti. Il ricorrente contestava il provvedimento chiedendone l'annullamento in quanto ritenuto illegittimo sotto uno o più profili della legalità amministrativa. La controversia riguarda pertanto il sindacato sulla legittimità del provvedimento cautelare-preventivo nella sua interezza, dalle premesse fattuali alla motivazione fino al contenuto della misura.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato gli atti della causa e, in particolare, ha valutato la legittimità del provvedimento adottato dal Questore di Pavia ritenendo che il provvedimento medesimo fosse fondato e privo dei vizi denunciati dal ricorrente. Sebbene il testo della sentenza non riporti integralmente le motivazioni sottostanti alla decisione, è ragionevole desumere che il collegio giudicante abbia ritenuto sufficientemente provati i fatti che avevano condotto all'adozione del DASPO e abbia valutato il provvedimento come proporzionato e coerente con gli scopi di prevenzione dell'ordine pubblico presso le manifestazioni sportive. Il TAR ha dunque ritenuto che il Questore avesse agito entro i limiti del suo potere discrezionale e che non fossero integrati i vizi di eccesso di potere, violazione di legge, irragionevolezza o violazione dei diritti procedurali del ricorrente. La decisione rappresenta il riconoscimento della validità del procedimento amministrativo seguito e della proporzionalità della misura nel caso concreto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal cittadino, confermando così la piena legittimità del provvedimento del Questore di Pavia e del DASPO della durata di cinque anni. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di tremila euro, oltre ai relativi accessori di legge. La sentenza ha effetto definitivo nel grado di giudizio amministrativo, salva la possibilità di ricorso in Cassazione su questioni di diritto ovvero dinnanzi al Consiglio di Stato per motivi straordinari. Il divieto di accesso alle manifestazioni di basket rimane pertanto in vigore per l'intero quinquennio e l'obbligo di presentazione presso il commissariato continua a sussistere alle condizioni indicate nel provvedimento originario.

Massima

Il DASPO emesso dal Questore per la prevenzione di disordini durante manifestazioni sportive è legittimo quando fondato su circostanze di fatto sufficientemente provate e quando la misura risulti proporzionata agli scopi di tutela dell'ordine pubblico perseguiti dall'amministrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l’annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Pavia il -OMISSIS- e notificato all’odierno ricorrente il 26.3.2019, recante il divieto per cinque anni di accedere “a tutti i luoghi ove di disputano manifestazioni sportive di basket, relative ai campionati nazionali professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali, ai tornei internazionali e alla coppa Italia, che verranno disputate sul territorio italiano nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all’Unione Europea, ivi compresi i tempi di afflusso e deflusso dall’impianto sportivo, nonché ai luoghi interessati dalla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime” con conseguente obbligo di presentarsi per tutto il periodo di durata del D.A.SPO. “presso il Commissariato di P.S. Vigevano al 10° minuto del primo periodo di gioco ed al 10° minuto del terzo periodo di gioco delle partite che la squadra “A.S.D. Nuova Pallacanestro Elachem Vigevano 1955” disputerà in casa e al 10° del secondo periodo delle partite che disputerà fuori casa ad una distanza superiore ad un’ora da Vigevano”;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, tra i quali, in particolare:
- la proposta, prot. n. 253, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vigevano del 4.2.2019;
- l’avviso di avvio del procedimento amministrativo emesso dalla Questura di Pavia, Divisione Polizia Anticrimine, il 18.2.2019, e notificato all’odierno ricorrente il 20.2.2019.
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Giambelluca, Alberto Capra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura di Pavia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio pec come in atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso indicato in epigrafe;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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