Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202301394/2023
Pubblica Sicurezza - Divieto Temporaneo Di Ritorno In Un Comune
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento n° -OMISSIS- emesso in data 7/3/2018 e notificato in data 21/3/2018 dal Questore di -OMISSIS- con il quale al ricorrente è inibito il ritorno nel comune di -OMISSIS- per la durata di anni 3. sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Bertoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Con atto depositato in prossimità della odierna udienza di trattazione la Avvocatura erariale, “rilevato che il provvedimento impugnato ha ormai perduto la propria efficacia per sopravvenuta scadenza del termine triennale, talché nessun ulteriore interesse alla decisione pare persistere”, instava per la declaratoria di improcedibilità del gravame. Nel corso della odierna udienza di trattazione, di poi, la procuratrice del ricorrente, nel confermare la inesistenza del perdurante interesse alla coltivazione del gravame, concludeva nondimeno per la cessazione della materia del contendere. In tale contesto, pur non sussistendo i presupposti per la cessazione della materia del contendere – non potendosi ritenere in alcun modo soddisfatta la pretesa ab initio vantata dal ricorrente - resta fermo che egli non è più portatore di un concreto ed attuale interesse alla decisione di merito del ricorso, stante la cessazione di qualsivoglia efficacia del gravato provvedimento. Sulla base degli elementi suindicati, questo TAR deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e, di conseguenza, dichiarare improcedibile il ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Le peculiari modalità di definizione della lite conducono alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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