AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301394/2023

Sentenza n. 202301394/2023

PUBBLICA SICUREZZA - DIVIETO TEMPORANEO DI RITORNO IN UN COMUNE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301394/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento n° -OMISSIS- emesso in data 7/3/2018 e notificato in data 21/3/2018 dal Questore di -OMISSIS- con il quale al ricorrente è inibito il ritorno nel comune di -OMISSIS- per la durata di anni 3.
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Bertoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Con atto depositato in prossimità della odierna udienza di trattazione la Avvocatura erariale, “rilevato che il provvedimento impugnato ha ormai perduto la propria efficacia per sopravvenuta scadenza del termine triennale, talché nessun ulteriore interesse alla decisione pare persistere”, instava per la declaratoria di improcedibilità del gravame.
Nel corso della odierna udienza di trattazione, di poi, la procuratrice del ricorrente, nel confermare la inesistenza del perdurante interesse alla coltivazione del gravame, concludeva nondimeno per la cessazione della materia del contendere.
In tale contesto, pur non sussistendo i presupposti per la cessazione della materia del contendere – non potendosi ritenere in alcun modo soddisfatta la pretesa ab initio vantata dal ricorrente - resta fermo che egli non è più portatore di un concreto ed attuale interesse alla decisione di merito del ricorso, stante la cessazione di qualsivoglia efficacia del gravato provvedimento.
Sulla base degli elementi suindicati, questo TAR deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e, di conseguenza, dichiarare improcedibile il ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Le peculiari modalità di definizione della lite conducono alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →