Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Inammissibile
Sentenza n. 202300395/2023
Professioni - Esame Avvocato - Non Ammissione Prova Orale
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’Appello di Napoli dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - Sessione 2016, indetto con D.M. del 23 agosto 2016, in ragione dell’errata composizione della commissione esaminatrice e della mancata correzione puntuale dei compiti svolti dalla candidata; - nonché di tutti gli atti a questo connessi e conseguenziali, ed in particolare del provvedimento del 19 giugno 2017 con cui sono stati approvati gli elenchi pubblicati per affissione presso la Corte d’Appello di Milano nella parte in cui non risulta menzionato fra i candidati ammessi alla successiva prova orale anche l’odierna ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2017, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Moroni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Terraggio 17; Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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