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Sentenza n. 202300395/2023

Sentenza n. 202300395/2023

PROFESSIONI - ESAME AVVOCATO - NON AMMISSIONE PROVA ORALE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300395/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una candidata all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il verbale della Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Napoli relativo alla sessione 2016, indetta con decreto ministeriale del 23 agosto 2016. La ricorrente contestava in particolare l'errata composizione della commissione esaminatrice e la mancata correzione puntuale dei compiti svolti durante l'esame scritto. In conseguenza di tali irregolarità, la candidata non era stata inserita tra i candidati ammessi alla prova orale, per come comunicato nel provvedimento di approvazione degli elenchi del 19 giugno 2017 affisso presso la Corte d'Appello di Milano. Il ricorso chiedeva l'annullamento sia del verbale della commissione che del successivo provvedimento di esclusione dalla prova orale, lamentando violazione di principi procedurali e di corretta valutazione dei compiti scritti.

Il quadro normativo

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense è disciplinato da normative che richiedono il rispetto di standard procedurali rigorosi nella composizione della commissione esaminatrice e nell'esercizio delle valutazioni. L'illegittimità derivante da errata composizione della commissione costituisce un vizio procedimentale che, in linea generale, potrebbe costituire motivo di annullamento del provvedimento successivamente emanato sulla base dell'attività della commissione irregolarmente costituita. Il diritto a una corretta e puntuale valutazione dei compiti scritti è tutelato dal principio di legalità dell'azione amministrativa e dal diritto alla parità di trattamento tra candidati. La procedura selettiva deve inoltre osservare i canoni di trasparenza e tracciabilità delle valutazioni.

La questione giuridica

La controversia verteva su due profili distinti ma interconnessi: in primo luogo, se l'irregolarità nella composizione della commissione esaminatrice avrebbe dovuto comportare l'annullamento dell'intero procedimento o dei suoi esiti; in secondo luogo, se la mancata correzione puntuale e corretta dei compiti scritti della ricorrente rappresentasse una violazione dei suoi diritti procedurali capace di compromettere l'affidabilità della valutazione ricevuta. La questione investiva il tema più ampio della tutela del candidato dinanzi ai vizi procedimentali di una commissione esaminatrice e la possibilità concreta di rimediare ai danni derivanti da una difettosa valutazione attraverso il ricorso giurisdizionale amministrativo.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza disponibile non riporti la motivazione estesa, è possibile inferire che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto sussistere un difetto di procedibilità del ricorso. Tale conclusione potrebbe essere stata fondata su vari elementi: potrebbe essersi verificato un mutamento della situazione di fatto rispetto al momento della proposizione del ricorso, ad esempio qualora la ricorrente avesse nel frattempo conseguito l'abilitazione attraverso sessioni successive o attraverso altri percorsi di qualificazione professionale; oppure potrebbe essere intervenuta una sanatoria della composizione della commissione medesima che rendeva mero fatto storico il vizio originario; potrebbe inoltre il collegio aver ritenuto che il ricorso fosse stato proposto oltre il termine di decadenza previsto per impugnare il provvedimento di approvazione degli elenchi. L'esito della improcedibilità indica che il giudice amministrativo ha privilegiato una valutazione di carattere procedurale su quella di merito relativa ai vizi sostanziali lamentati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla candidata. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, con conseguente ripartizione del relativo onere. Il collegio ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente, confermando così la validità del provvedimento di esclusione dalla prova orale e l'impossibilità di ottenere tutela attraverso il presente ricorso amministrativo. Infine, il giudice ha disposto, a tutela della privacy della ricorrente, l'oscuramento integrale delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificarla, in conformità al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al Regolamento UE 2016/679.

Massima

L'improcedibilità del ricorso amministrativo avverso gli atti di una commissione esaminatrice per l'esame di abilitazione professionale può essere dichiarata quando sussistano vizi di procedibilità che impediscono al giudice di entrare nel merito delle contestazioni relative alla corretta composizione della commissione e alla legittimità della valutazione dei compiti, anche a tutela dell'interesse generale alla certezza del procedimento amministrativo e alla definizione definitiva delle procedure di selezione professionale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, presieduto da Marco Bignami e composto dai consiglieri Concetta Plantamura e Anna Corrado (estensore), ha pronunciato la presente sentenza nel procedimento instaurato da una candidata all'esame di abilitazione forense sessione 2016, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Moroni, contro il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. La ricorrente impugnava il verbale della Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Napoli e il provvedimento del 19 giugno 2017 di approvazione degli elenchi per la susseguente prova orale, lamentando l'errata composizione della commissione e la mancata corretta valutazione dei suoi compiti scritti. La causa è stata relata dall'estensore dott.ssa Anna Corrado in udienza pubblica del 17 gennaio 2023, sentiti i difensori delle parti come verbalizzato. Visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione del Ministero della Giustizia e tutti gli atti della causa, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile. Compensa le spese della lite tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente. Ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, il collegio manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento integrale delle generalità della parte ricorrente nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla, al fine di tutelare i diritti e la dignità della medesima. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati sopra nominati. Esito: DICHIARA IMPROCEDIBILE. Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO, Sezione: SEZIONE TERZA, Data pronuncia: 17 gennaio 2023.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del verbale n. -OMISSIS- Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’Appello di Napoli dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense - Sessione 2016, indetto con D.M. del 23 agosto 2016, in ragione dell’errata composizione della commissione esaminatrice e della mancata correzione puntuale dei compiti svolti dalla candidata;
- nonché di tutti gli atti a questo connessi e conseguenziali, ed in particolare del provvedimento del 19 giugno 2017 con cui sono stati approvati gli elenchi pubblicati per affissione presso la Corte d’Appello di Milano nella parte in cui non risulta menzionato fra i candidati ammessi alla successiva prova orale anche l’odierna ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2017, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Moroni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Terraggio 17;
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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