Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAInammissibile

Sentenza n. 202301131/2023

Professioni E Mestieri - Regolamento D’uso E Tutela Del Verde Pubblico E Privato - Esclusione Agrotecnici

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Rita Tricarico,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- della deliberazione n. 37 approvata dal Consiglio comunale di Milano in data 11 dicembre 2017 (in pubblicazione sino al 4 gennaio 2018), con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento d’Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato”, nella parte in cui, agli artt. 28 e 56, non prevede la possibilità per gli Agrotecnici e gli Agrotecnici Laureati di predisporre le tavole del verde, le relazioni agronomiche e i progetti agronomico-forestali e paesaggistici di sistemazione del verde.
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2018, proposto da
- Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Milano-Lodi-Monza/Brianza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Tomassetti ed elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 6, presso lo studio dell’Avv. Nicola Miranda;
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Bartolomeo, Elisabetta D’Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi e Mario Di Martino ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
- Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabrina Morelli e Gianluca Calistri ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Turati n. 3;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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