PROFESSIONI E MESTIERI - REGOLAMENTO D’USO E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO - ESCLUSIONE AGROTECNICI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301131/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente, presumibilmente un professionista agrotecnico o un'associazione rappresentativa della categoria, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia un regolamento comunale o altro provvedimento amministrativo che escludeva gli agrotecnici dall'esercizio di determinate attività connesse alla tutela, manutenzione e gestione del verde pubblico e privato. La controversia si inscrive nel contesto della regolamentazione delle professioni tecniche e della demarcazione delle competenze tra differenti categorie professionali nel settore della gestione ambientale e paesaggistica. Il ricorrente ha ritenuto illegittima l'esclusione della propria categoria dalle attività oggetto di regolamentazione, contestando sia il merito della distinzione effettuata che la legittimità formale del provvedimento. La questione ha assunto carattere procedurale nel corso del giudizio, quando la situazione di fatto è mutata, modificando gli elementi di cui il ricorso traeva fondamento.
Il quadro normativo
La disciplina delle professioni tecniche in Italia è regolata dai decreti legislativi che definiscono i titoli di studio, le competenze e gli ambiti di esercizio professionale per agrotecnici e altre categorie affini. Il verde pubblico e privato è oggetto di regolamentazione da parte degli enti locali, che emanano appositi regolamenti per disciplinarne l'uso, la tutela e la manutenzione in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale e paesaggistica. La competenza amministrativa in merito alla regolamentazione delle professioni e dei servizi connessi al verde costituisce espressione dell'autonomia normativa degli enti locali, ma deve comunque rispettare i limiti posti dalle norme nazionali sulla titolarità professionale e sulla non discriminazione tra categorie professionali. I principi di trasparenza, parità di trattamento e ragionevolezza della regolamentazione amministrativa trovano applicazione anche in questo ambito.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il regolamento impugnato potesse legittimamente escludere gli agrotecnici dall'esercizio di attività relative al verde, in una materia dove la loro preparazione tecnica appare rilevante e dove altre categorie professionali non avevano limitazioni analoghe. Si discuteva se tale esclusione fosse giustificata da ragioni di interesse pubblico specificamente articolate oppure costituisse una discriminazione ingiustificata tra soggetti dotati di qualifiche professionali adeguate. La questione presentava aspetti di diritto amministrativo sostanziale concernenti la legittimità del provvedimento e profili relativi alla tutela dell'esercizio delle professioni tecniche e del principio di liberta professionale. Il ricorso sollevava implicitamente interrogativi sulla corretta interpretazione dei limiti entro i quali gli enti locali possono introdurre esclusioni categoriche nel momento in cui regolamentano materie tecniche riservate per legge a determinate professionalità.
La motivazione del giudice
Il collegio ha proceduto all'esame del ricorso seguendo l'ordine logico proprio della cognizione amministrativa, però ha riscontrato che nel corso del giudizio la situazione di fatto sottesa alla controversia era mutata. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal giudice, rivela che probabilmente il regolamento era stato modificato, abrogato o comunque integrato in modo tale da superare sostanzialmente la questione per cui il ricorso era stato proposto. In alternativa, potrebbe essere intervenuto un provvedimento della pubblica amministrazione che aveva rimosso gli effetti lesivi del provvedimento impugnato originariamente, rendendo vano il giudizio sulla legittimità. Il giudice ha ritenuto che la valutazione di merito della controversia fosse ormai priva di effetti pratici, dal momento che la situazione non consentiva più di emanare un provvedimento che incidesse sulla posizione concreta del ricorrente. La decisione di dichiarare il ricorso improcedibile rappresenta dunque la conseguenza logica dell'accertamento che l'interesse alla pronuncia era venuto meno sopravvenientemente durante il corso del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, astenendosi dal pronunciarsi nel merito sulla legittimità sostanziale del regolamento impugnato. Tale pronuncia comporta che il ricorrente non ottiene una sentenza di accoglimento che annulli il provvedimento contestato, ma nemmeno viene soccombente sotto il profilo della fondatezza delle sue argomentazioni. L'improcedibilità costituisce una decisione che si colloca al di fuori del merito, non pronunciandosi sul bene fondato della pretesa, ma constatando semplicemente che essa ha perso attualità. Di norma, nei casi di improcedibilità per carenza di interesse, il giudice pronuncia sulle spese in favore della parte che ha visto cessare l'interesse oppure in termini di compensazione, secondo l'equità.
Massima
Quando la situazione di fatto sotesa a un ricorso amministrativo viene a modificarsi durante il giudizio in modo tale che il provvedimento impugnato cessi di produrre effetti lesivi ai danni del ricorrente ovvero la questione venga risolta per altra via, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, astenendosi dal pronunciarsi nel merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Rita Tricarico, Consigliere Antonio De Vita, Consigliere, Estensore per l’annullamento - della deliberazione n. 37 approvata dal Consiglio comunale di Milano in data 11 dicembre 2017 (in pubblicazione sino al 4 gennaio 2018), con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento d’Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato”, nella parte in cui, agli artt. 28 e 56, non prevede la possibilità per gli Agrotecnici e gli Agrotecnici Laureati di predisporre le tavole del verde, le relazioni agronomiche e i progetti agronomico-forestali e paesaggistici di sistemazione del verde. sul ricorso numero di registro generale 571 del 2018, proposto da - Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Milano-Lodi-Monza/Brianza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Tomassetti ed elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 6, presso lo studio dell’Avv. Nicola Miranda; - il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Bartolomeo, Elisabetta D’Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi e Mario Di Martino ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale; - Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabrina Morelli e Gianluca Calistri ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Turati n. 3; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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