Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Inammissibile
Sentenza n. 202300974/2023
3n - Sanità - Emergenza Pandemica Da Sars-Cov2 - Prestazioni Ambulatoriali Di Laboratorio - Anno 2020
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della delibera dell'Agenzia di tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano – ATS Milano n. 675 del 05.08.2022 pubblicata sull'Albo pretorio on line della ATS Milano del 09.08.2022 avente ad oggetto “Produzione finanziata delle prestazioni ambulatoriali di laboratorio collegate alla gestione dell'emergenza pandemica da SARS-COV2 Anno 2020”; - Delle FAQ Autocertificazione tamponi 2020 pubblicate in data 03.12.2021; - Delle FAQ Autocertificazione tamponi 2020 pubblicate in data 08.03.2022; Nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ancorché ignoti alla ricorrente; sul ricorso numero di registro generale 2606 del 2022, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Francalanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ats Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia, 52; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ats Citta' Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori Avv. Francalanci - Avv. Falconieri; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario dinanzi al quale la causa può essere riproposta nei sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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