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Sentenza n. 202300974/2023

Sentenza n. 202300974/2023

3N - SANITÀ - EMERGENZA PANDEMICA DA SARS-COV2 - PRESTAZIONI AMBULATORIALI DI LABORATORIO - ANNO 2020

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300974/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società a responsabilità limitata ha impugnato una delibera dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (ATS Milano) del 5 agosto 2022, pubblicata il 9 agosto 2022, che disciplinava la produzione finanziata delle prestazioni ambulatoriali di laboratorio collegate alla gestione dell'emergenza pandemica da SARS-COV-2 relativamente all'anno 2020. Contestualmente, la ricorrente ha impugnato anche le FAQ in materia di autocertificazione dei tamponi pubblicate in data 3 dicembre 2021 e 8 marzo 2022 dall'ATS, nonché tutti gli atti ad esse preordinati e consequenziali. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con numero di registro generale 2606 del 2022, rivolgendosi contro l'ATS Milano e contro la Regione Lombardia. La controversia nasce dalla regolamentazione amministrativa delle prestazioni di laboratorio durante la pandemia COVID-19, materia che ha interessato i rapporti tra soggetti privati e l'amministrazione sanitaria regionale per l'erogazione di servizi diagnostici.

Il quadro normativo

La giurisdizione del TAR in materia di ricorsi contro provvedimenti amministrativi è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, in particolare dall'articolo 11 primo comma, che stabilisce quando un giudice amministrativo è competente a decidere. L'articolo 11 secondo comma del medesimo codice prevede che qualora manchi la giurisdizione del giudice amministrativo, la causa possa essere riproposta davanti al giudice ordinario. La sentenza richiama inoltre l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 concernente la tutela dei dati personali e gli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 per l'oscuramento delle generalità. La materia della produzione e finanziamento di prestazioni sanitarie ambulatoriali durante l'emergenza pandemica costituisce un ambito dove la distinzione tra poteri amministrativi e rapporti civilistici assume rilevanza decisiva per determinare il giudice competente.

La questione giuridica

La questione centrale è se il TAR sia il giudice competente a conoscere la controversia promossa dalla ricorrente contro la delibera dell'ATS e le FAQ, oppure se la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Sebbene il ricorso sia formalmente indirizzato contro atti di un'agenzia pubblica, le pretese dedotte dalla ricorrente potrebbero avere natura civilistica piuttosto che amministrativa, concernendo presumibilmente aspetti contrattuali, risarcitori o relativi alla validità e interpretazione di obbligazioni economiche derivanti dalla regolamentazione amministrativa. La distinzione tra giurisdizione amministrativa e ordinaria è fondamentale nel sistema italiano e dipende dalla natura sostanziale della controversia, non dalla sola forma dell'atto impugnato. La ricorrente doveva quindi verificare se le sue pretese fossero davvero di natura amministrativa ovvero se attingessero al diritto civile.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, esaminati gli atti della causa e uditi i difensori delle parti, ha ritenuto che sussistesse un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Questa valutazione si basa sulla considerazione che il ricorso, pur avendo ad oggetto formale atti emanati da un'amministrazione pubblica, attiene in sostanza a questioni di natura civilistica, contrattuale o risarcitoria che rientrano nella competenza del giudice ordinario. Il tribunale amministrativo ha quindi accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la causa non potesse essere decisa in sede amministrativa. Tale conclusione comporta il rigetto del merito della controversia, non perché il ricorso sia infondato, ma perché il giudice non è competente per decidere la questione sottoposta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, consentendo alla ricorrente di riproporre la causa davanti al giudice ordinario secondo le procedure del Codice di Procedura Civile. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, pertanto ciascuna sostiene i propri costi legali. Il tribunale ha disposto che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità di legge e ha ordinato l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi dati personali, in conformità alle disposizioni sulla privacy.

Massima

Quando la controversia contro un atto amministrativo attiene nella sua sostanza a questioni di natura civilistica, contrattuale o risarcitoria, manca la giurisdizione del giudice amministrativo e la causa deve essere riproposta davanti al giudice ordinario competente per materia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- della delibera dell'Agenzia di tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano – ATS Milano n. 675 del 05.08.2022 pubblicata sull'Albo pretorio on line della ATS Milano del 09.08.2022 avente ad oggetto “Produzione finanziata delle prestazioni ambulatoriali di laboratorio collegate alla gestione dell'emergenza pandemica da SARS-COV2 Anno 2020”;
- Delle FAQ Autocertificazione tamponi 2020 pubblicate in data 03.12.2021;
- Delle FAQ Autocertificazione tamponi 2020 pubblicate in data 08.03.2022;
Nonché di tutti gli atti ad essi preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ancorché ignoti alla ricorrente;
sul ricorso numero di registro generale 2606 del 2022, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Francalanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ats Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Italia, 52;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ats Citta' Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori Avv. Francalanci - Avv. Falconieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario dinanzi al quale la causa può essere riproposta nei sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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