Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202300968/2023

2i - Urbanistica - Pgt - Interpretazione Autentica - Istanza Attivazione Poteri Ex Art. 19 241/90 - Silenzio

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) - della Delibera del Consiglio Comunale di Basiglio n. 34 del 19.07.2017, avente ad oggetto “interpretazione autentica norme piano dei servizi e piano delle regole del pgt ai sensi dell'art. 13 comma 14-bis lr 12/2005”;
- della nota del Comune di Basiglio del 31.10.2019;
- di ogni altro atto e comportamento ad essi preordinato, consequenziale e connesso, anche allo stato non conosciuto;
2) per la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla Pubblica Amministrazione in relazione all'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, a seguito dell'istanza della ricorrente;
3) per l’accertamento dell'obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere, in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
4) per la condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il ritardo dell'Amministrazione;
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla The Fifties di Andrea Dal Follo e Co. s.a.s. in data 26 ottobre 2020:
1) per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità:
- della nota del Comune di Basiglio del 05.08.2020, con la quale il Comune ha precisato che “l'attività intrapresa, anche su suolo destinato ad uso pubblico dalla Società Acquaselz rientra tra quelle ammesse ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19.07.2017, tutt'ora valida ed efficace”;
- di ogni altro atto e comportamento ad essi preordinato, consequenziale e connesso, anche allo stato non conosciuto;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, conseguenti e consequenziali già impugnati nel presente procedimento, ed anche non noti, fra i quali, in particolare, la Delibera del Consiglio Comunale di Basiglio n. 34 del 19.07.2017, avente ad oggetto “interpretazione autentica norme piano dei servizi e piano delle regole del pgt ai sensi dell'art. 13 comma 14-bis LR 12/2005”, non notificata;
- la nota del Comune di Basiglio del 31.10.2019, a firma dell'Architetto Angelo Gualandi, con la quale il Comune ha precisato che “l'attività intrapresa, anche su suolo destinato ad uso pubblico dalla ditta individuale “La Vittoria di Jerina Huoi”, rientra tra quelle ammesse ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19.07.2017, tutt'ora valida ed efficace”;
2) per la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla Pubblica Amministrazione in relazione all'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, a seguito dell'istanza della ricorrente;
3) per l'accertamento e la condanna dell'obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere, in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
4) per la condanna del Comune al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il ritardo dell'Amministrazione.
sul ricorso numero di registro generale 2787 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
The Fifties di Andrea Dal Follo e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati e Elena Capone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, piazza Bertarelli, 1;
Comune di Basiglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 28;
La Vittoria di Huqi Jerina, non costituita in giudizio;
Acquaseltz S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bottacchi e Mara Calembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del primo in Milano, via Luigi Illica, 5;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Basiglio e di Acquaseltz S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili in ogni loro domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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