2I - URBANISTICA - PGT - INTERPRETAZIONE AUTENTICA - ISTANZA ATTIVAZIONE POTERI EX ART. 19 241/90 - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300968/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ricorrente Maria Ada Russo ha proposto ricorso (2787 del 2019) avverso la Delibera del Consiglio Comunale di Basiglio n. 34 del 19 luglio 2017, contenente un'interpretazione autentica delle norme del Piano di Governo del Territorio secondo l'articolo 13 comma 14-bis della Legge Regionale 12/2005. Ha inoltre impugnato una nota del Comune datata 31 ottobre 2019 con la quale l'Amministrazione aveva precisato che attività svolte anche su suolo destinato ad uso pubblico rientravano tra quelle ammesse dalla delibera medesima. Successivamente la società The Fifties di Andrea Dal Follo, in data 26 ottobre 2020, ha depositato motivi aggiunti contestando ulteriori note del Comune del 5 agosto 2020 e invocando, insieme alla ricorrente originaria, la dichiarazione di illegittimità del silenzio amministrativo serbato dalla Pubblica Amministrazione nell'obbligo di provvedere sulle istanze depositate. Anche altre società quali Acquaseltz S.r.l. risultavano coinvolte nella vicenda riguardante l'applicazione dell'interpretazione della delibera delibera interpretativa.
Il quadro normativo
Il governo del territorio in Lombardia è disciplinato dalla Legge Regionale n. 12 del 2005, in particolare l'articolo 13 comma 14-bis prevede il procedimento di interpretazione autentica delle norme dei Piani di Governo del Territorio, che consente al Consiglio Comunale di fornire chiarimenti vincolanti circa il significato e l'applicazione delle disposizioni del piano stesso. La procedura amministrativa è regolata dalla Legge n. 241 del 1990, il cui articolo 19 impone all'Amministrazione Pubblica di provvedere espressamente sulle istanze entro termini determinati, con obbligo di comunicare motivatamente l'accoglimento o il rigetto. La normativa sulla decadenza dai termini per ricorrere costituisce un principio cardine del diritto amministrativo, con termini ordinariamente fissati a sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione degli atti impugnabili.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità di un'interpretazione autentica del PGT adottata mediante delibera consiliare, relativamente alla ammissibilità di specifiche attività territoriali e all'efficacia erga omnes di tale interpretazione. Le ricorrenti lamentavano altresì l'inosservanza dell'obbligo della Pubblica Amministrazione di fornire risposta espressa alle loro istanze formali per il riconoscimento del diritto di esercitare determinate attività. La questione presentava profili di complessità amministrativa e procedurale connessi alla natura vincolante delle interpretazioni autentiche e alle conseguenze derivanti dall'assenza di una risposta amministrativa formale secondo i tempi prescitti.
La motivazione del giudice
Sebbene il tribunale non abbia fornito una motivazione estesa, la declaratoria di inammissibilità formulata dal collegio evidenzia che il giudice ha ritenuto sussistere vizi procedurali o processuali insanabili che precludevano l'esame del merito della causa. Una causa plausibile di inammissibilità risiede nella decadenza dai termini ordinari per l'impugnazione della Delibera n. 34 del 2017, la quale doveva essere contestata entro sessanta giorni dalla sua notificazione o pubblicazione, mentre il ricorso è stato depositato nel 2019, a distanza considerevole dal termine. Il collegio, ritenendo manifesta tale inammissibilità procedurale, non ha reputato necessario articolare diffusamente i propri rilievi, in conformità con la pratica giurisprudenziale che dispensa da estese motivazioni quando la ricevibilità della domanda è evidentemente carente. Un'ulteriore possibile ragione potrebbe risiedere nella mancanza di legittimazione procedurale di taluna delle ricorrenti o nella perdita di attualità della controversia nel momento della proposizione del ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in composizione collegiale ha dichiarato inammissibili in ogni loro parte sia il ricorso introduttivo di Maria Ada Russo che i motivi aggiunti presentati da The Fifties di Andrea Dal Follo. Conseguentemente, le censure dedotte dalle ricorrenti in relazione alla legittimità della delibera interpretativa, alle note chiarificative del Comune e al silenzio amministrativo non sono state esaminate nel merito della controversia. Le spese di causa sono state compensate tra le parti, conformemente alla regola per cui nelle sentenze di inammissibilità manifesta il giudice ripartisce equitativamente gli oneri processuali. Il provvedimento è stato ordinato all'esecuzione dall'autorità amministrativa.
Massima
L'inammissibilità del ricorso amministrativo, riconoscibile d'ufficio quando presenti caratteri di manifesta evidenza, dispensa il giudice dall'esame del merito della causa e dalla formulazione di estesa motivazione, trovando fondamento nel vizio di ricevibilità processuale che rende il ricorso inidoneo ad accedere al giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) - della Delibera del Consiglio Comunale di Basiglio n. 34 del 19.07.2017, avente ad oggetto “interpretazione autentica norme piano dei servizi e piano delle regole del pgt ai sensi dell'art. 13 comma 14-bis lr 12/2005”; - della nota del Comune di Basiglio del 31.10.2019; - di ogni altro atto e comportamento ad essi preordinato, consequenziale e connesso, anche allo stato non conosciuto; 2) per la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla Pubblica Amministrazione in relazione all'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, a seguito dell'istanza della ricorrente; 3) per l’accertamento dell'obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere, in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso; 4) per la condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il ritardo dell'Amministrazione; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla The Fifties di Andrea Dal Follo e Co. s.a.s. in data 26 ottobre 2020: 1) per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità: - della nota del Comune di Basiglio del 05.08.2020, con la quale il Comune ha precisato che “l'attività intrapresa, anche su suolo destinato ad uso pubblico dalla Società Acquaselz rientra tra quelle ammesse ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19.07.2017, tutt'ora valida ed efficace”; - di ogni altro atto e comportamento ad essi preordinato, consequenziale e connesso, anche allo stato non conosciuto; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, conseguenti e consequenziali già impugnati nel presente procedimento, ed anche non noti, fra i quali, in particolare, la Delibera del Consiglio Comunale di Basiglio n. 34 del 19.07.2017, avente ad oggetto “interpretazione autentica norme piano dei servizi e piano delle regole del pgt ai sensi dell'art. 13 comma 14-bis LR 12/2005”, non notificata; - la nota del Comune di Basiglio del 31.10.2019, a firma dell'Architetto Angelo Gualandi, con la quale il Comune ha precisato che “l'attività intrapresa, anche su suolo destinato ad uso pubblico dalla ditta individuale “La Vittoria di Jerina Huoi”, rientra tra quelle ammesse ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19.07.2017, tutt'ora valida ed efficace”; 2) per la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla Pubblica Amministrazione in relazione all'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, a seguito dell'istanza della ricorrente; 3) per l'accertamento e la condanna dell'obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere, in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso; 4) per la condanna del Comune al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il ritardo dell'Amministrazione. sul ricorso numero di registro generale 2787 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da The Fifties di Andrea Dal Follo e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Prati e Elena Capone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, piazza Bertarelli, 1; Comune di Basiglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 28; La Vittoria di Huqi Jerina, non costituita in giudizio; Acquaseltz S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bottacchi e Mara Calembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del primo in Milano, via Luigi Illica, 5; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Basiglio e di Acquaseltz S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili in ogni loro domanda. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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