Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202300094/2023

4f - Edilizia Residenziale Pubblica (erp) - Alloggio - Provvedimento Rilascio Alloggio

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- del decreto adottato ai sensi dell’art. 23 del Regolamento regionale n. 4 del 2017 dall’-OMISSIS- il 5 aprile 2022 (-OMISSIS-) e notificato a mezzo posta in data 15 aprile 2022, con cui è stato imposto alla ricorrente il rilascio dell’alloggio n. -OMISSIS-;
- e di ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Elena Cingolani e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm;
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Fusari ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Milano, Viale Romagna n. 26;
- il -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 793/2022 con cui è stata respinta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n. 873/2022 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 29 novembre 2022, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Si conferma l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

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