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Sentenza n. 202300094/2023

Sentenza n. 202300094/2023

4F - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - ALLOGGIO - PROVVEDIMENTO RILASCIO ALLOGGIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300094/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente ha proposto ricorso avverso un decreto emanato dall'amministrazione comunale in data 5 aprile 2022 e notificato il 15 aprile 2022, mediante il quale le era stato intimato il rilascio di un alloggio specifico. La controversia trae origine da una situazione di occupazione abitativa che l'ente locale ha ritenuto illegittima o comunque risolvibile secondo le disposizioni del Regolamento Regionale Lombardia n. 4 del 2017. La ricorrente, assistita legalmente, ha contestato il provvedimento ritenendo che l'amministrazione avesse ecceduto i propri poteri o violato diritti soggettivi e interessi legittimi tutelabili. Nel corso del giudizio è stata prima respinta inaudita altera parte la domanda di sospensione cautelare, successivamente accolta mediante ordinanza che ha sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, consentendo così alla ricorrente di mantenere la disponibilità dell'alloggio durante il giudizio di merito.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nel sistema di gestione degli alloggi pubblici o sovvenzionati della Lombardia, disciplinato dal Regolamento Regionale n. 4 del 2017, con particolare riferimento all'articolo 23 che disciplina le modalità di rilascio o revoca dell'occupazione abitativa. Le norme in questione regolano le fattispecie in cui l'amministrazione competente può adottare provvedimenti di cessazione del diritto di occupazione di un immobile destinato a edilizia residenziale agevolata o pubblica. Il quadro normativo generale è inoltre informato ai principi di trasparenza amministrativa, correttezza procedurale e proporzionalità degli atti amministrativi, così come richiesto dalla disciplina del procedimento amministrativo nazionale.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso verteva sulla legittimità del decreto di rilascio dell'alloggio e sull'osservanza da parte dell'amministrazione dei presupposti e delle procedure stabilite dal Regolamento Regionale n. 4 del 2017. La ricorrente ha presumibilmente contestato la sussistenza dei requisiti per l'emanazione del provvedimento, oppure ha dedotto l'illegittimità procedimentale del decreto, oppure ancora ha fatto valere un diritto alla permanenza nell'alloggio fondato su titoli giuridici specifici. La questione era complessa in quanto coinvolgeva l'esercizio di poteri amministrativi di natura discrezionale rispetto ai diritti o agli interessi abitativi della ricorrente, con riflessi sulla dignità personale e sulla stabilità abitativa.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lombardia, in composizione collegiale, ha valutato complessivamente la documentazione amministrativa e la legittimità del provvedimento alla stregua della normativa regionale applicabile. Il tribunale ha ritenuto che l'amministrazione aveva agito entro i propri poteri conferiti dal Regolamento Regionale e che i presupposti per l'emanazione del decreto sussistevano secondo le disposizioni vigenti. Il giudice ha presumibilmente respinto le deduzioni della ricorrente relativamente a violazioni di legge, illegittimità procedimentale o violazione di principi generali dell'azione amministrativa. La decisione riflette una valutazione secondo cui l'esercizio del potere amministrativo, per quanto gravoso nei confronti della ricorrente, era comunque legittimo e fondato normativamente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso, confermando così la legittimità del decreto che ordinava il rilascio dell'alloggio. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, secondo l'articolo 96 del codice del procedimento amministrativo, a significare che entrambe hanno subito un parziale risultato sfavorevole nei capi della sentenza. La ricorrente ha conservato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché il fatto di aver agito in giudizio dimostra comunque la serietà della sua posizione. Per quanto riguarda l'identità delle parti, il Tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità per tutelare i dati personali secondo il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.

Massima

L'amministrazione esercita legittimamente il potere di ordinare il rilascio di un alloggio pubblico o agevolato quando sussistono i presupposti fattici e normativi stabiliti dal regolamento disciplinante l'edilizia residenziale, ancorché tale provvedimento incida sulla stabilità abitativa della persona interessata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- del decreto adottato ai sensi dell’art. 23 del Regolamento regionale n. 4 del 2017 dall’-OMISSIS- il 5 aprile 2022 (-OMISSIS-) e notificato a mezzo posta in data 15 aprile 2022, con cui è stato imposto alla ricorrente il rilascio dell’alloggio n. -OMISSIS-;
- e di ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Elena Cingolani e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm;
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Fusari ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Milano, Viale Romagna n. 26;
- il -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 793/2022 con cui è stata respinta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n. 873/2022 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 29 novembre 2022, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Si conferma l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

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