Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—DICHIARA CESSATA MAT
Sentenza n. 202300875/2023
3g - Ottemperanza - Tribunale Di Milano - Sezione Lavoro - Sentenza N. 1249/2022
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'ottemperanza del Ministero dell'Istruzione alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. -OMISSIS- mediante il pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive correlate alla nuova ricostruzione di carriera maturate dall'11.02.17 alla data di collocamento a riposo oltre la maggiore somma tra rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo ed il pagamento delle spese di lite come liquidate nel richiamato provvedimento il tutto nel termine che l'Illustrissimo Collegio Vorrà indicare con contestuale nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione resistente ed in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. sul ricorso numero di registro generale 253 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Violetta, Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l’Amministrazione a pagare le spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in 1.000,00 euro (mille/00) oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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