3G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 1249/2022
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300875/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una lavoratrice del Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva già ottenuto una sentenza favorevole presso il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che le riconosceva il diritto a una nuova ricostruzione di carriera con effetti economici retroattivi. Il Ministero non aveva però spontaneamente ottemperato a quel provvedimento giudiziario, cioè non aveva pagato le differenze retributive dovute alla ricorrente conseguenti a tale ricostruzione. Per questo motivo la ricorrente ha dovuto proporre un ricorso per l'ottemperanza presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'esecuzione forzata della sentenza precedente mediante il pagamento di quanto dovuto. La controversia dunque riguardava non già la legittimità della ricostruzione di carriera, già riconosciuta in primo grado, ma il mancato adempimento spontaneo del Ministero.
Il quadro normativo
La vicenda si inserisce nel contesto del diritto del pubblico impiego, disciplinato da varie fonti normative tra cui i contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sulla funzione pubblica. Il ricorso per l'ottemperanza è uno strumento procedurale previsto dalla giustizia amministrativa per forzare l'esecuzione di sentenze quando l'amministrazione non provvede voluntariamente. Il TAR è competente a conoscere di tale ricorso e a ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute, comprensive di rivalutazioni e interessi. La sentenza richiama anche il Decreto Legislativo 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, principi che il TAR ha applicato disponendo l'oscuramento delle identità delle parti nel testo pubblico.
La questione giuridica
Il punto centrale era verificare se il Ministero avesse ormai ottemperato alla sentenza di primo grado e, in caso affermativo, se la controversia potesse dirsi conclusa come materia estinta. La ricorrente sosteneva che nonostante il provvedimento favorevole del Tribunale del lavoro, l'amministrazione continuava a non corrispondere le somme dovute, costringendola a ricorrere ancora una volta in giudizio. Era in gioco il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i propri emolumenti secondo la sentenza già passata in giudicato, nonché il principio di esecuzione obbligatoria delle decisioni giudiziarie.
La motivazione del giudice
Il TAR ha accertato che nel corso del procedimento il Ministero ha finalmente provveduto al pagamento delle differenze retributive correlate alla ricostruzione di carriera, maturate a partire dall'11 febbraio 2017 fino al momento del collocamento a riposo della ricorrente, incluse rivalutazioni e interessi nel modo indicato dalla sentenza di primo grado. Tale adempimento tardivo dell'amministrazione costituisce la causa della cessazione della materia del contendere, poiché il contenzioso originario riguardava proprio il pagamento di quella prestazione economica. Il collegio ha ritenuto di dover comunque condannare il Ministero alle spese di lite a titolo di risarcimento del pregiudizio derivato alla ricorrente dall'omesso adempimento spontaneo, compensando solo le spese della ricorrente con le eventuali spese dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR dichiara cessata la materia del contendere, riconoscendo che il Ministero ha finalmente ottemperato alla sentenza precedente mediante il pagamento dei ratei retributivi dovuti. Contemporaneamente condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, liquidate in 1.000 euro oltre gli accessori di legge, da destinare al difensore che si era costituito in giudizio a titolo gratuito. Il TAR ordina inoltre che la sentenza sia eseguita direttamente dall'autorità amministrativa. Infine, dispose che le generalità delle parti fossero oscurate nel testo pubblico della sentenza per tutelare i dati personali.
Massima
L'amministrazione che ha tardivamente ottemperato a una sentenza giudiziaria riconoscendo il diritto alla riscossione di differenze retributive nel corso del giudizio di ottemperanza non può sfuggire alla condanna al pagamento delle spese di lite, quale corrispettivo dei costi che il lavoratore ha dovuto sostenere per ottenere mediante secondo giudizio quello che doveva ricevere spontaneamente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'ottemperanza del Ministero dell'Istruzione alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. -OMISSIS- mediante il pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive correlate alla nuova ricostruzione di carriera maturate dall'11.02.17 alla data di collocamento a riposo oltre la maggiore somma tra rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo ed il pagamento delle spese di lite come liquidate nel richiamato provvedimento il tutto nel termine che l'Illustrissimo Collegio Vorrà indicare con contestuale nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione resistente ed in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. sul ricorso numero di registro generale 253 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Violetta, Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l’Amministrazione a pagare le spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in 1.000,00 euro (mille/00) oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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