Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Accolto
Sentenza n. 202300847/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Divieto Accesso Centro Storico - Cerchia Interna
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 10 marzo 2022, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha vietato al ricorrente, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, e successive modificazioni, l’accesso nella zona di -OMISSIS-, individuata dall’articolo 135, comma 1, n. 6, lettera D), del regolamento di polizia urbana del Comune di -OMISSIS- (centro storico - cerchia interna), per il periodo di mesi dodici dalla data di notificazione; - dei provvedimenti di allontanamento del 9 marzo 2021, del 6 settembre 2021 e del 14 settembre 2021 della Polizia locale di -OMISSIS-, citati nelle premesse del provvedimento n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale. sul ricorso numero di registro generale 881 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Bufano, Gennaro Tedesco e Carlo Massimo Pecora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gennaro Tedesco in Milano, via Cino del Duca n. 5; Ministero dell’interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno - Questura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’interno al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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