1I - SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO ACCESSO CENTRO STORICO - CERCHIA INTERNA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300847/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha ricevuto dalla Polizia locale di un comune lombardo tre provvedimenti di allontanamento da una zona del centro storico, rispettivamente il 9 marzo 2021, il 6 settembre 2021 e il 14 settembre 2021. Sulla base di questi precedenti allontanamenti, il Questore della Provincia ha emesso un provvedimento il 10 marzo 2022 vietando al ricorrente l'accesso alla medesima zona, individuata come centro storico a cerchia interna secondo il regolamento di polizia urbana del comune. Il divieto è stato disposto per un periodo di dodici mesi dalla data di notificazione, utilizzando i poteri conferiti dall'articolo 10 del decreto legge n. 14 del 2017, convertito nella legge n. 48 del 2017. Il ricorrente ha contestato la legittimità di questo provvedimento e dei precedenti allontanamenti, proponendo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
Il quadro normativo
La controversia riguarda l'applicazione dell'articolo 10 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48 e successive modificazioni, norma che attribuisce al Questore il potere di vietare l'accesso a specifiche aree geografiche per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico. Questo potere rappresenta una misura amministrativa preventiva di natura coercitiva, sottoposta ai principi generali del diritto amministrativo, quali la proporzionalità, la ragionevolezza, la motivazione adeguata e il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Il divieto di accesso costituisce una limitazione della libertà di circolazione, diritto tutelato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, e pertanto la sua applicazione deve rispondere a requisiti rigorosi di legittimità e legalità sostanziale.
La questione giuridica
La questione centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento del Questore che vietava al ricorrente l'accesso a una zona urbana per un anno. Il punto controverso era se il Questore possedesse una base fattuale e giuridica sufficiente per adottare una misura così restrittiva della libertà di circolazione, e se il provvedimento fosse stato motivato in modo adeguato e proporzionato rispetto ai fatti dedotti. Inoltre, era rilevante verificare se i precedenti provvedimenti di allontanamento della polizia locale costituissero una base legittima e non viziata per giustificare il successivo divieto di accesso di lungo periodo, oppure se sussistessero vizi procedimentali o sostanziali nei provvedimenti complessivamente impugnati.
La motivazione del giudice
Pur non essendo esplicitamente dettagliata nella sentenza, il TAR ha valutato la documentazione prodotta dalle parti e ha concluso che il provvedimento del Questore non potesse reggersi dinanzi ai principi di legalità e ragionevolezza che governano l'esercizio dei poteri amministrativi. Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato presentasse vizi tali da determinarne l'illegittimità. L'accoglimento del ricorso suggerisce che il TAR abbia riscontrato profili di insufficiente motivazione, carenza dei presupposti fattivi richiesti dalla normativa, sproporzionatezza della misura rispetto agli elementi di fatto allegati, ovvero violazioni procedimentali. Il giudice amministrativo ha accordato prevalenza ai diritti fondamentali del ricorrente rispetto agli interessi di ordine pubblico prospettati dall'amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento del Questore del 10 marzo 2022 e i provvedimenti di allontanamento della Polizia locale del 9 marzo 2021, del 6 settembre 2021 e del 14 settembre 2021, insieme a ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, ristabilendo così il ricorrente nella sua libertà di circolazione nella zona urbana oggetto del provvedimento.
Massima
L'esercizio del potere del Questore di vietare l'accesso a specifiche zone urbane, ancorché legittimato dalla legge, deve essere supportato da presupposti di fatto idonei, motivazione adeguata e proporzionamento della misura ai fini di ordine pubblico, restando altrimenti esposto ad annullamento per illegittimità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 10 marzo 2022, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha vietato al ricorrente, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, e successive modificazioni, l’accesso nella zona di -OMISSIS-, individuata dall’articolo 135, comma 1, n. 6, lettera D), del regolamento di polizia urbana del Comune di -OMISSIS- (centro storico - cerchia interna), per il periodo di mesi dodici dalla data di notificazione; - dei provvedimenti di allontanamento del 9 marzo 2021, del 6 settembre 2021 e del 14 settembre 2021 della Polizia locale di -OMISSIS-, citati nelle premesse del provvedimento n. -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale. sul ricorso numero di registro generale 881 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Bufano, Gennaro Tedesco e Carlo Massimo Pecora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gennaro Tedesco in Milano, via Cino del Duca n. 5; Ministero dell’interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno - Questura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’interno al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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