Sentenza n. 202300809/2023
4l - Cittadinanza - Istanza Conferimento Cittadinanza Italiana - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto persona fisica ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso il decreto di rigetto della propria richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana emesso dal Prefetto di Milano in data 30 dicembre 2020 e notificato al ricorrente il 10 febbraio 2021. La richiesta di cittadinanza era stata sottoposta alla valutazione dell'autorità amministrativa prefettizia secondo le procedure ordinarie previste dalla legge sulla cittadinanza. Dinanzi al rigetto del Prefetto, il ricorrente ha scelto di impugnare il provvedimento mediante ricorso amministrativo, confidando nella competenza del giudice amministrativo a pronunciarsi su una materia che tocca diritti essenziali della persona umana. Il ricorso è stato registrato presso il TAR Lombardia con numero 564 del 2021 e il Ministero dell'Interno si è costituito nel giudizio, difeso da apposito rappresentante dell'Avvocatura dello Stato.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91 sulla cittadinanza italiana, particolarmente l'articolo 5 che regola le modalità e i procedimenti per l'acquisizione della cittadinanza tramite dichiarazione di volontà ovvero mediante concessione dell'autorità amministrativa. La normativa demanda al Ministero dell'Interno e al Prefetto il compito di valutare i presupposti sostanziali e procedurali per l'accoglimento delle richieste di naturalizzazione o acquisizione della cittadinanza. Il sistema amministrativo distingue rigidamente tra i diritti che costituiscono materia di competenza della giurisdizione amministrativa da quelli di esclusiva competenza del giudice ordinario, secondo una ripartizione radicata nella dottrina e nella giurisprudenza italiana. L'acquisizione della cittadinanza configura un fenomeno strettamente collegato all'esercizio della sovranità dello Stato e alla determinazione dello status personale dei cittadini.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia non riguardava il merito della richiesta di cittadinanza ma la competenza ratione materiae del giudice amministrativo a pronunciarsi su ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti di diniego della naturalizzazione. Si poneva infatti la questione preliminare se le decisioni amministrative in materia di acquisizione della cittadinanza costituissero atti esercitati nella sfera di attività amministrativa in senso stretto, rientrando nel giudizio di legittimità del TAR, oppure riguardassero una materia affidata per legge alla competenza esclusiva del giudice ordinario quale questione relativa allo status personale. La domanda sottesa alla decisione era quale autorità giurisdizionale possedesse il potere di giudicare sulla legittimità o sull'opportunità della decisione amministrativa prefettizia di rigetto della richiesta di cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo attento esame della questione preliminare di giurisdizione, ha concluso che la materia dell'acquisizione della cittadinanza italiana non rientra nell'ambito della giurisdizione amministrativa per le ragioni strutturali che caratterizzano la natura dei diritti riguardanti lo status personale. Benché il provvedimento di rigetto sia formalmente emanato dall'amministrazione nella persona del Prefetto, la natura della controversia relativa all'acquisizione della cittadinanza attiene essenzialmente allo status della persona e non alla legittimità amministrativa di un atto amministrativo in senso tecnico. Il collegium ha ritenuto che il legislatore italiano, nel dettare la normativa sulla cittadinanza e nella ripartizione della competenza tra giudici ordinari e amministrativi, abbia inteso escludere questa materia dal sindacato del giudice amministrativo. La decisione si fonda sulla considerazione che la cittadinanza costituisce un elemento fondamentale dello status personale, la cui determinazione rimane tradizionalmente affidata alla cognizione delle corti ordinarie secondo le regole della giurisdizione ordinaria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario quale autorità competente a decidere sulla controversia relativa alla richiesta di cittadinanza. Il ricorrente ha la facoltà di riproporre il ricorso avanti al giudice ordinario secondo le modalità previste dall'articolo 11 del codice di procedura amministrativa. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. Inoltre il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare il ricorrente, conformemente alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
La giurisdizione sulle controversie relative all'acquisizione della cittadinanza italiana appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, in quanto la cittadinanza costituisce materia afferente lo status personale della quale il legislatore ha inteso escludere il sindacato amministrativo. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente sentenza. Gabriele Nunziata, Presidente. Silvia Cattaneo, Consigliere Estensore. Antonio De Vita, Consigliere. Per l'annullamento del decreto di rigetto della richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 5, legge 91 del 1992 emesso dal Prefetto di Milano in data 30 dicembre 2020, prot. n. omissis, e notificato al ricorrente in data 10 febbraio 2021. Sul ricorso numero di registro generale 564 del 2021, proposto da un soggetto ricorrente, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlalberto Pirro, con domicilio digitale secondo PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato in Milano via Sant'Antonio Maria Zaccaria 1. Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Milano via Freguglia 1. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del 29 marzo 2023 la dottoressa Silvia Cattaneo e uditi i difensori per le parti come risulta dal verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Per quantità maggior. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura amministrativa. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata, Silvia Cattaneo, Antonio De Vita. Esito: Dichiara difetto di giurisdizione. Tribunale: TAR Lombardia Milano. Sezione: Sezione Quarta. Data: 29 marzo 2023.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l'annullamento del decreto di rigetto della richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5, l. 91/1992 emesso dal Prefetto di Milano in data 30.12.2020, prot. n. -OMISSIS-, e notificato al ricorrente in data 10.02.2021; sul ricorso numero di registro generale 564 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlalberto Pirro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Sant'Antonio Maria Zaccaria 1; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 cod.proc.amm. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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