Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300744/2023

1a - Affidamenti - Servizi - Servizio Di Pulizia Impianti Ferroviari - Esclusione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento Registro ufficiale n. U.0009115 del 5 ottobre 2022, comunicato in pari data, recante l'esclusione del Consorzio Stabile CMF dalla procedura aperta indetta da Ferrovienord s.p.a. per l'affidamento del Servizio di pulizia degli impianti ferroviari, delle sottostazioni elettriche (SSE) e degli ambienti di lavoro sulla rete FERROVIENORD rami Milano ed Iseo, nonché servizi accessori;
- per quanto occorrer possa, dell'art. 8.2, punto 3, lett. c) del disciplinare di gara, nella parte in cui dispone “Ferma la non frazionabilità del requisito, lo stesso deve essere posseduto da almeno una delle imprese consorziate che eseguono l'attività di pulizia e sanificazione”, anche alla luce del chiarimento reso dalla Stazione appaltante in risposta al quesito 017, se ed in quanto detta prescrizione venga interpretata nel senso di escludere l'applicazione, con riferimento al relativo requisito, del principio del cd. cumulo alla rinfusa;
- di ogni ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non cognito, ivi compresi la comunicazione di Ferrovienord s.p.a. ex art. 76, comma 2 bis del d.Lgs. n. 50/2016, nonché il provvedimento di aggiudicazione definitiva, se ed in quanto assunto nelle more del giudizio;
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se ed in quanto stipulato nelle more del giudizio;
nonché per la condanna dell'Amministrazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante riammissione alla procedura del Consorzio Stabile CMF ricorrente, nonché, in subordine, per equivalente, nella misura che si quantificherà in corso di causa;
sul ricorso numero di registro generale 2837 del 2022, proposto da
Consorzio Stabile Cmf, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Carpani e Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ferrovienord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
La Lucente s.p.a., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ferrovienord s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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