1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI FERROVIARI - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300744/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Consorzio Stabile CMF ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando il provvedimento con cui Ferrovienord s.p.a., società affidataria della gestione della rete ferroviaria dei rami Milano e Iseo, lo ha escluso dalla procedura aperta indetta per l'affidamento del Servizio di pulizia degli impianti ferroviari, delle sottostazioni elettriche e degli ambienti di lavoro, nonché dei servizi accessori. L'esclusione è stata comunicata con atto ufficiale del 5 ottobre 2022. Il ricorrente contestava la legittimità di tale esclusione sostenendo che il disciplinare di gara era stato interpretato in modo eccessivamente restrittivo da Ferrovienord. Nello specifico, il Consorzio riteneva che il requisito tecnico richiesto potesse essere soddisfatto mediante la somma delle capacità delle diverse imprese consorziate, secondo il principio del cumulo alla rinfusa, invece di essere concentrato interamente in una sola impresa consorziata come stabilito dalla stazione appaltante.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dei contratti pubblici, regolata dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che stabilisce i criteri di ammissibilità alle gare pubbliche e i requisiti che i partecipanti devono possedere. I consorzi stabili, a differenza delle associazioni temporanee di imprese, presentano una struttura permanente e una maggiore stabilità organizzativa, il che influisce sulla modalità di verifica dei requisiti. Secondo la normativa generale sui consorzi stabili, taluni requisiti possono essere soddisfatti mediante il cumulo delle capacità delle singole imprese aderenti, mentre altri, per loro natura, devono essere concentrati in una sola impresa. Il disciplinare di gara redatto da Ferrovienord ha optato per una soluzione interpretativa che richiedeva il possesso del requisito da parte di almeno una sola delle imprese consorziate, escludendo in via generale l'applicazione del cumulo.
La questione giuridica
Il nodo decisivo della controversia ruota attorno all'interpretazione corretta dell'articolo 8.2, punto 3, lettera c) del disciplinare di gara e alla possibilità di applicare il principio del cumulo alla rinfusa nel caso dei consorzi stabili. In particolare, era controverso se un requisito tecnico di carattere cumulativo potesse essere soddisfatto dalla somma delle capacità di più imprese consorziate oppure dovesse necessariamente risiedere in una sola impresa consorziata come richiesto dalla stazione appaltante. La questione presentava rilevanza significativa perché toccava il delicato equilibrio tra il principio della libera concorrenza e la tutela della qualità dei servizi pubblici. Il Consorzio ricorrente affermava che l'interpretazione restrittiva della stazione appaltante costituisse una discriminazione ingiustificata ai danni dei consorzi stabili e violasse i principi di proporzionalità e non discriminazione propri della disciplina degli appalti pubblici.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha condotto un'attenta analisi della compatibilità tra le modalità di verifica dei requisiti stabilite da Ferrovienord e il quadro normativo di riferimento. Il collegio giudicante ha esaminato se la richiesta della concentrazione del requisito in una sola impresa consorziata fosse ragionevole e giustificata alla luce della natura tecnica del servizio in questione e delle finalità della gara. Ha valutato inoltre se la stazione appaltante avesse esercitato il suo potere discrezionale in modo legittimo e proporzionato, considerando il chiarimento fornito in risposta al quesito 017 presentato dal ricorrente durante la fase di svolgimento della procedura. Il giudice ha ritenuto che la stazione appaltante avesse adeguatamente motivato la scelta di non applicare il cumulo alla rinfusa per il requisito in questione, inquadrandola come una decisione legittima e coerente con la natura specifica della prestazione richiesta e con l'esigenza di garantire un elevato standard qualitativo nella gestione dei servizi ferroviari.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato nel suo complesso il ricorso proposto dal Consorzio Stabile CMF. Ha confermato la legittimità del provvedimento di esclusione emanato da Ferrovienord e ha respinto la pretesa del ricorrente di ottenere la riammissione alla procedura di gara. Ha inoltre rigettato la richiesta di annullamento dell'articolo 8.2, punto 3, lettera c) del disciplinare di gara, confermando che la stazione appaltante aveva il diritto di stabilire le modalità di verifica dei requisiti in modo da garantire il rispetto dei criteri di qualità e di affidabilità. Ha infine compensato le spese di giudizio tra le parti, considerando il carattere paritario della questione controversa.
Massima
La stazione appaltante esercita legittimamente il proprio potere discrezionale quando, nel disciplinare di gara, stabilisce che un determinato requisito tecnico deve essere posseduto da una sola impresa consorziata e non può essere soddisfatto mediante il cumulo della capacità di più imprese, quando tale scelta sia ragionevole e proporzionata rispetto alle caratteristiche del servizio da affidare e alle finalità della tutela della qualità della prestazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento - del provvedimento Registro ufficiale n. U.0009115 del 5 ottobre 2022, comunicato in pari data, recante l'esclusione del Consorzio Stabile CMF dalla procedura aperta indetta da Ferrovienord s.p.a. per l'affidamento del Servizio di pulizia degli impianti ferroviari, delle sottostazioni elettriche (SSE) e degli ambienti di lavoro sulla rete FERROVIENORD rami Milano ed Iseo, nonché servizi accessori; - per quanto occorrer possa, dell'art. 8.2, punto 3, lett. c) del disciplinare di gara, nella parte in cui dispone “Ferma la non frazionabilità del requisito, lo stesso deve essere posseduto da almeno una delle imprese consorziate che eseguono l'attività di pulizia e sanificazione”, anche alla luce del chiarimento reso dalla Stazione appaltante in risposta al quesito 017, se ed in quanto detta prescrizione venga interpretata nel senso di escludere l'applicazione, con riferimento al relativo requisito, del principio del cd. cumulo alla rinfusa; - di ogni ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non cognito, ivi compresi la comunicazione di Ferrovienord s.p.a. ex art. 76, comma 2 bis del d.Lgs. n. 50/2016, nonché il provvedimento di aggiudicazione definitiva, se ed in quanto assunto nelle more del giudizio; per la declaratoria di inefficacia del contratto, se ed in quanto stipulato nelle more del giudizio; nonché per la condanna dell'Amministrazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante riammissione alla procedura del Consorzio Stabile CMF ricorrente, nonché, in subordine, per equivalente, nella misura che si quantificherà in corso di causa; sul ricorso numero di registro generale 2837 del 2022, proposto da Consorzio Stabile Cmf, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Carpani e Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ferrovienord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; La Lucente s.p.a., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ferrovienord s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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