Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Accolto
Sentenza n. 202300740/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Daspo
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale il Questore della provincia di -OMISSIS- ha vietato al ricorrente di accedere alle manifestazioni sportive ivi specificate, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per un periodo di anni cinque dalla data di notificazione; - di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso. sul ricorso numero di registro generale 777 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Sozzi e Chiara Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per il ricorrente l’avvocato Mattia Sozzi e per il Ministero dell’interno l’avvocato dello Stato Isotta Vitelli Casella; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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