1I - SICUREZZA PUBBLICA - DASPO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300740/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento emesso dal Questore della sua provincia, mediante il quale gli era stato vietato di accedere a tutte le manifestazioni sportive per un periodo di cinque anni decorrenti dalla notificazione del provvedimento medesimo. Il divieto era stato disposto in virtù dell'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, norma che disciplina le misure di prevenzione per la violenza negli stadi e consente ai Questori di adottare provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che fosse affetto da vizi nel procedimento amministrativo seguito e che le motivazioni addotte non giustificassero la gravità della misura adottata nei suoi confronti per il lungo periodo di cinque anni.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata principalmente dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, che costituisce il cardine della normativa italiana sulla prevenzione della violenza negli stadi e sulla sicurezza delle manifestazioni sportive. L'articolo 6 di tale legge attribuisce al Questore il potere di emanare provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, in via preventiva e sulla base di valutazioni discrezionali riguardanti i rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tuttavia, tale potere discrezionale non è illimitato ma deve essere esercitato in conformità ai principi generali del diritto amministrativo, quali la proporzionalità, la necessità, il rispetto del contraddittorio e una motivazione che sia adeguata, logica e coerente con i fatti oggettivi sottostanti.
La questione giuridica
Il punto controverso risiedeva nella legittimità dell'esercizio del potere discrezionale del Questore nel disporre il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di cinque anni nei confronti del ricorrente. La questione era se il provvedimento impugnato risultasse coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza che informano l'esercizio della discrezionalità amministrativa, e se il procedimento fosse stato condotto nel rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti di difesa del ricorrente, tenuto conto della gravità e della durata della misura limitativa della libertà personale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato il provvedimento del Questore, sebbene la sentenza nel testo disponibile non espliciti in dettaglio le ragioni della decisione nella parte motivazionale. Dall'accoglimento del ricorso e dall'annullamento del provvedimento è ragionevole inferire che il collegio giudicante ha rilevato criticità significative nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, presumibilmente connesse alla mancanza di una idonea motivazione del provvedimento medesimo, a insufficienze nel procedimento amministrativo, oppure a una violazione del principio di proporzionalità della misura rispetto al comportamento contestato al ricorrente. Il giudice amministrativo, nel sindacare i provvedimenti della pubblica amministrazione, ha ritenuto che non fossero sussistenti i presupposti legittimi per la grave limitazione della libertà di movimento per un periodo così prolungato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dal cittadino e ha annullato interamente il provvedimento del Questore che vietava l'accesso alle manifestazioni sportive per cinque anni. Ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti, in modo che ciascuna sostenga le proprie spese processuali senza rimborso dall'altra parte. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa competente, disponendo altresì, a tutela della dignità e dei diritti del ricorrente, l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la parte ricorrente nei fascicoli pubblici in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'esercizio del potere discrezionale del Questore di disporre il divieto di accesso alle manifestazioni sportive deve rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e corretto esercizio procedimentale, potendo essere annullato in sede giurisdizionale amministrativa quando difetti della motivazione adeguata o violazioni dei diritti di difesa compromettano la legittimità della misura.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale il Questore della provincia di -OMISSIS- ha vietato al ricorrente di accedere alle manifestazioni sportive ivi specificate, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per un periodo di anni cinque dalla data di notificazione; - di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso. sul ricorso numero di registro generale 777 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Sozzi e Chiara Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per il ricorrente l’avvocato Mattia Sozzi e per il Ministero dell’interno l’avvocato dello Stato Isotta Vitelli Casella; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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