Sentenza n. 202300728/2023
2b - Agricoltura E Foreste - Azienda Agricola - Quote Latte - Intimazioni Di Pagamento N. 06820219009164984000 - N. 06820229000031256/000 E N. 06820219009204616/000
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento delle intimazioni di pagamento n. 06820219009164984000 per l’importo di euro 892.296, n. 06820229000031256000 per l’importo di euro 892.296, n. 06820219009204616000 per l’importo di euro 892.296, relativamente alla cartella di pagamento n. 30020150000008677000 notificata il 16 marzo 2015 a Crippa Fratelli e ai soci solidalmente responsabili; in via subordinata per la riduzione del quantum della pretesa azionata nella misura di giustizia ovvero per la riduzione e rideterminazione del tasso di interesse applicabile nel caso di specie; sul ricorso numero di registro generale 408 del 2022, proposto da Azienda agricola Crippa Fratelli in persona del legale rappresentante pro tempore, Mauro Crippa, Umberto Crippa, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, sede di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza n. 370/2022 con cui è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge. Condanna in solido i ricorrenti alla refusione, in favore di Agea e di Ader, delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila) complessivi, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15% Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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