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Sentenza n. 202300728/2023

Sentenza n. 202300728/2023

2B - AGRICOLTURA E FORESTE - AZIENDA AGRICOLA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONI DI PAGAMENTO N. 06820219009164984000 - N. 06820229000031256/000 E N. 06820219009204616/000

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300728/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda tre intimazioni di pagamento notificate dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) in relazione a una cartella esattoriale originaria datata 2015 a carico dell'Azienda agricola Crippa Fratelli. Ciascuna intimazione richiede il pagamento della medesima somma, pari a euro 892.296, dunque per un importo complessivo di circa 2 milioni e 676 mila euro. I soci della società, Mauro Crippa e Umberto Crippa, risultano solidalmente responsabili del pagamento. Il ricorso è stato depositato nel 2022, a distanza di sette anni dalla notificazione della cartella originaria, e contestualmente è stata chiesta la sospensione cautelare dell'esecuzione, che il Tribunale ha provveduto ad accogliere con ordinanza. L'azienda ricorrente ha fatto valere vizi dei provvedimenti impugnati e, in subordine, ha domandato una riduzione del quantum della pretesa ovvero della misura degli interessi applicati.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel complesso sistema della riscossione tributaria in Italia e nella disciplina dei procedimenti di recupero degli aiuti agricoli indebiti da parte di Agea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Le intimazioni di pagamento sono atti di riscossione coattiva emessi secondo la procedura prevista dal Codice dell'Amministrazione Finanziaria e dalle relative disposizioni applicative sulla riscossione delle entrate tributarie. La materia degli aiuti agricoli e del loro recupero è disciplinata da norme nazionali e regolamenti europei riguardanti la politica agricola comune, che impongono alle amministrazioni di controllare l'effettiva destinazione dei fondi erogati e di procedere al recupero delle somme indebitamente versate. La ricevibilità e il merito dei ricorsi contro siffatti provvedimenti è regolata dal codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa riguarda la legittimità delle tre intimazioni di pagamento, ossia se le pretese azionate dalle agenzie fossero correttamente fondate e correttamente notificate. Il ricorso contiene censure di varia natura, alcune affette da profili di inammissibilità (probabilmente per carenza di interesse risarcitorio, vaguità della contestazione o ricorso tardivo), mentre altre potrebbero riguardare il merito dell'obbligo di pagamento e la congruità della determinazione dei tassi di interesse. La questione sottesa è se l'azienda ricorrente fosse effettivamente debitrice delle somme richieste e, in caso affermativo, se la misura del debito fosse stata corretta e proporzionata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, riesaminati gli atti della causa e valutate le eccezioni proposte dalle parti, ha ritenuto di non accogliere integralmente il ricorso. La decisione di dichiarare il ricorso in parte inammissibile indica che il collegio ha ritenuto che talune censure non soddisfacessero i requisiti di ricevibilità previsti dal codice del processo amministrativo, probabilmente per questioni di tempestività, legittimazione attiva o specificitàdelle contestazioni. Per quanto riguarda la parte giudicata nel merito, il Tribunale ha respinto le domande di annullamento e di riduzione della pretesa, accogliendo implicitamente le ragioni rappresentate da Ader e da Agea e confermando la fondatezza degli atti di riscossione impugnati. La sospensione cautelare concessa in precedenza è stata revocata conseguentemente alla definizione della causa.

La decisione

Il Tribunale ha definitivamente pronunciato respingendo il ricorso nella parte ammissibile e dichiarando inammissibile la parte restante. Allo stesso tempo ha condannato i ricorrenti al pagamento integrale delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 oltre alle maggiorazioni statutarie (Iva, contributo della P.A. e spese generali nella misura del 15%), a favore di Agea e di Ader in solido. Tale condanna comporta l'obbligo dei soci Crippa e della società ricorrente di rimborsare agli enti intimati i costi del giudizio amministrativo e di mantenere ovviamente l'obbligo originario di pagamento delle tre intimazioni di pagamento, non essendo state accolte le eccezioni dedotte in ricorso.

Massima

Le intimazioni di pagamento emesse per il recupero di aiuti agricoli indebiti sono legittimamente impugnabili solo quando sussistono censure specifiche, ammissibili e tempestivamente proposte circa la fondatezza del debito ovvero l'erroneità della determinazione dei tassi di interesse applicati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
delle intimazioni di pagamento n. 06820219009164984000 per l’importo di euro 892.296, n. 06820229000031256000 per l’importo di euro 892.296, n. 06820219009204616000 per l’importo di euro 892.296, relativamente alla cartella di pagamento n. 30020150000008677000 notificata il 16 marzo 2015 a Crippa Fratelli e ai soci solidalmente responsabili;
in via subordinata
per la riduzione del quantum della pretesa azionata nella misura di giustizia ovvero per la riduzione e rideterminazione del tasso di interesse applicabile nel caso di specie;
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2022, proposto da
Azienda agricola Crippa Fratelli in persona del legale rappresentante pro tempore, Mauro Crippa, Umberto Crippa, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, sede di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 370/2022 con cui è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge.
Condanna in solido i ricorrenti alla refusione, in favore di Agea e di Ader, delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila) complessivi, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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