Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Accolto
Sentenza n. 202300718/2023
3l - Amministrazione Penitenziaria - Sanzione Disciplinare - Decreto N. 5761016
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del Decreto n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale della Lombardia, il Provveditore Regionale, notificato in data 12/11/2020, con cui alla ricorrente è stata irrogata la sanzione disciplinare della “censura”, nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 191 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Ardissone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate nel ricorso. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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